FiscoOggi.it, la rivista Online dell’Agenzia delle entrate, ha di recente risposto ad un quesito posto da un proprio lettore, con il quale ha anche fornito utili chiarimenti in merito all’istituto cella cessione delle detrazioni edilizie.
Il contribuente è una persona fisica che ha dichiarato di voler vendere un immobile ricevuto in eredità.
L’immobile, in passato, è stato oggetto di interventi di ristrutturazione edilizia. Il contribuente sta dunque usufruendo delle detrazioni Irpef pari al 50 per cento. Ciò premesso, lo stesso si chiede se tali detrazioni potranno essere trasferite all’acquirente dell’immobile. Cerchiamo anche noi di fare un po’ di chiarezza.
Immobile ereditato e poi rivenduto, cosa succede alle detrazioni edilizie?
I soggetti che sostengono spese per gli interventi relativi ai bonus edilizi (sismabonus, ecobonus, superbonsu ecc.), possono optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione spettante, per lo “sconto in fattura” oppure per la cessione del credito d’imposta.
La detrazione deve essere ripartita in 10 quote annuali di pari importo.
Per coloro che acquistano un immobile sul quale sono stati effettuati interventi che beneficiano della detrazione edilizia, si legge sul sito dell’Agenzia delle entrate, “le quote residue del bonus si trasferiscono automaticamente, a meno che non intervenga accordo diverso tra le parti”. Attenzione però, non sempre tali detrazioni possono essere trasferite. In tal senso, la circolare n. 28 / E del 25 luglio 2022 ha fornito utili chiarimenti in merito ad alcuni di questi casi.
Bisogna mantenere la detenzione dell’immobile o si rischia di perdere il credito d’imposta
In caso di acquisizione dell’immobile per successione, le quote residue di detrazione si trasferiscono per intero esclusivamente all’erede o agli eredi che conservano la detenzione materiale e diretta dell’immobile.
In sostanza, la detrazione compete a chi può disporre dell’immobile, a prescindere dal fatto che lo stesso sia stato adibito ad abitazione principale.
Purtroppo, però, secondo quanto previsto dalla circolare 28 / E del 25 luglio 2022, “se un erede vende (o dona) un immobile del quale ha la detenzione materiale e diretta, le quote residue della detrazione non usufruite non possono essere trasferite all’acquirente dell’immobile. Questo principio vale anche se la vendita è effettuata nello stesso periodo d’imposta in cui è stata accettata l’eredità”. La risposta al quesito posto dal contribuente è dunque negativa.
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