Le disposizioni del Piano Casa non sono
applicabili a immobili condonati, concedendo
quindi aumenti volumetrici premiali a edifici
costruiti su presupposti abusivi.
Condono edilizio: no a successivi ampliamenti volumetrici
Lo specifica il TAR Sicilia con la sentenza
del 19 febbraio 2024, n. 550, con la quale ha respinto
il ricorso presentato contro il diniego di permesso di
costruire richiesto per un intervento di
demolizione, ricostruzione e ampliamento di un
edificio, ai sensi dell’art. 3 della Legge Regionale n. 6/2010,
relativa al c.d. “Piano Casa”.
L’immobile, condonato ai sensi della legge n. 47/1985, non
rientrava appunto nella sfera degli edifici sui quali erano ammessi
interventi ai sensi del piano casa in quant la normativa dispone
che “Gli interventi riguardano edifici legittimamente
realizzati; sono esclusi gli immobili che hanno usufruito di
condono edilizio”. Di conseguenza, “L’intervento di
demolizione, ricostruzione ed ampliamento contrasta con i dettami
della L.R. 6/2010 ed in particolare con l’art. 11, come aggiornato
dalla L.R. 2/2022, poiché l’originaria
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