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Impianti a fonti rinnovabili e distanze legali: interviene la Cassazione

Impianti a fonti rinnovabili e distanze legali: interviene la Cassazione

La qualificazione dell’uso delle fonti rinnovabili di
energia
come attività di pubblico interesse e di
pubblica utilità
e l’equiparazione delle relative opere a
quelle dichiarate indifferibili ed urgenti ai fini
dell’applicazione delle leggi sulle opere pubbliche (previste
dall’art. 1, comma 4, della l. n. 10 del 1991) precludono al
giudice la possibilità di disporre, in caso di accoglimento della
domanda, la riduzione in pristino.

Ne consegue che la tutela spettante al proprietario che abbia
subìto la lesione del proprio diritto, si limita al riconoscimento
dell’indennità già prevista dall’art. 46 della legge n. 2359/1865
(oggi dall’art. 44 del d.P.R. n. 327/2001), considerando le scelte
compiute dall’autorità amministrativa in merito all’ubicazione
dell’opera a comprimere le posizioni soggettive del proprietario
confinante e del divieto d’intervenire sull’atto amministrativo,
imposto al giudice ordinario dall’art. 4 della l. n. 2248 del 1865,
all. E.

Impianti eolici e violazione distanze legali: no alla riduzione
in pristino

Ad affermarlo è la Corte di Cassazione con
l’…continua a leggere

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