Il termine di tre anni per l’avvio dei lavori, decorrenti dal
rilascio del permesso di costruire e previsto
dalla novella dell’art. 15, comma 2 del Testo Unico
Edilizia, si applica anche per la costruzione ed esercizio
di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonte
rinnovabile, per i quali è stata richiesta l’autorizzazione unica
ai sensi del d.Lgs. n. 387/2003. Non solo: la proroga di due anni
per l’inizio e il termine dei lavori disposta dal Decerto
Ucraina, si applica anche a questa tipologia di impianti, purché
l’interessato ne dia comunicazione.
Impianti da fonti rinnovabili: ok a deroghe e proroghe su avvio
e termine lavori
Va nel senso della semplificazione
amministrativa il
parere del 22 novembre 2023, n. 464, reso
all’Assessorato Regionale per l’Energia dal Consiglio di
Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana,
destinato a diventare un punto di riferimento in materia di avvio
lavori.
La questione nasce dall’introduzione operata dall’art. 7-bis
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