

Il diniego di accesso agli incentivi per
impianti a fonti innovabili non rappresenta un
provvedimento sanzionatorio, bensì una constatazione della
mancanza dei requisiti soggettivi o oggettivi per ottenere le
agevolazioni.
Diniego pienamente legittimo quindi, quando non vi siano i
presupposti per poterli utilizzare, come nel caso di un
frazionamento artificioso degli impianti finalizzato a non superare
la potenza entro cui la tariffa incentivante è concessa.
Incentivi FER: no al frazionamento artificioso degli
impianti
Ed è quanto accaduto nel caso affrontato dal TAR
Lazio con la sentenza del 13
febbraio 2025, n. 3235 con cui ha respinto il ricorso
sul diniego di accesso agli incentivi per impianti a fonti
rinnovabili diversi dal fotovoltaico, con particolare
riferimento a tre impianti eolici onshore
riconducibili in realtà a un unico impianto.
Il provvedimento adottato dal Gestore dei Servizi
Energetici (GSE), si basa su due elementi
fondamentali:
- il mancato completamento dell’impianto entro i termini
previsti per l’accesso agli incentivi. - l’accertamento di un artato frazionamento
della potenza degli impianti, che ha portato
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