Gli impianti fotovoltaici di grande potenza (parchi
fotovoltaici) realizzati allo scopo di produrre energia da
immettere nella rete elettrica nazionale per la vendita vanno
considerati a tutti gli effetti, ai fini delle imposte di
registro, ipotecarie e catastali, quali beni
immobili in quanto la connessione strutturale e funzionale
tra il terreno e gli impianti è tale da poterli ritenere
sostanzialmente inscindibili, a nulla rilevando che astrattamente
sono rimovibili ed installabili in altro luogo.
Impianti fotovoltaici: quando sono dovute le imposte come beni
immobili?
Si tratta di un principio di diritto espresso dalla
Corte di Cassazione con la sentenza del
14 marzo 2024, n. 6840, con cui è
stato respinto il ricorso di un’impresa che
chiedeva l’annullamento della sentenza della CTR
Lombardia sulla liquidazione delle imposte di registro,
ipotecarie e catastali relative a un impianto fotovoltaico di
garndi dimensioni, in quanto qualificabile come bene
immobile.
Nel caso in esame, l’Agenzia delle Entrate aveva evidenziato
come si trattasse di un impianto da considerare bene
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