Le detrazioni per gli interventi di manutenzione sugli immobili per uso abitativo sono regolamentate dall’art. 16-bis del Tuir, il testo unico delle imposte sui redditi. In questo articolo viene precisato che nel caso di appartamenti e immobli unifamiliari possono rientrare nell’ambito dell’agevolazione, ossia nella detrazione del 50%, solo quelli di manutenzione straordinaria. Presupposto per il bonus fiscale, in sostanza, è che vengano essere eseguiti interventi di innovazione e non di semplice mantenimento in buono stato dell’immobile, oppure interventi per la messa a norma degli impianti o per aumentare la sicurezza dell’edificio. In ogni caso per la detrazione deve essere previsto un intervento di manodopera, altrimenti non si può parlare di “impianto”. Per tutti questi interventi comlessivamente è previsto un tetto di spesa di 96.000 euro l’anno. E’ quindi possibile usufruire di un nuovo tetto di spesa ogni anno a patto che si tratti di nuovi interventi e non si semplice prosecuzione di quelli precedenti, e per gli interventi che rientrano tra quelli elencati non c’è obbligo di comunicazione all’Enea. In alternativa alle detrazioni è possibile ottenere lo sconto in fattura o effettuare la cessione del credito. Quindi per quel che riguarda i vari quesiti tutte le spese, comprese quelle per la porta e le inferriate, rientrano in un tetto massimo di spesa di 96.000 euro. I condizionatori acquistati l’anno successivo, invece, godono di un nuovo tetto di spesa. Quanto agli due quesiti le tapparelle sono detraibili solo in caso di materiali diversi da quelli precedenti, altrimenti non viene rispettato il requisito dell’innovazione. Lo stesso nel caso del tetto: se vengono solo sostitutite delle tegole l’agevolazione non è ammessa perchè si tratta di manutenzione ordinaria. Il condizonatore portatile non è invece detraibile n quanto si tratta di elettrodomestico e non di un impianto. In questo casi l’unica agevolazione ammessa è il bonus mobili.
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