

Agli atti di costituzione del diritto di superficie su
terreni agricoli di cui agli artt. 952 c.c. e seguenti si
applica l’aliquota del 9%
prevista dal primo periodo dell’articolo 1, comma 1, della Tariffa
allegata al Testo unico dell’imposta di registro (Tur), e non
quella del 15% stabilita dal terzo periodo dello
stesso comma.
Diritto di superficie su terreni agricoli: il Fisco
sull’imposta di registro
La conferma arriva con la risoluzione
dell’Agenzia delle Entrate del 3 aprile 2025, n.
23/E con cui il Fisco ha inteso allinearsi a recenti
pronunce della Corte di Cassazione, come
l’ordinanza del 22 ottobre 2024, n.
27293, con cui i giudici di piazza Cavour hanno confermato
che la costituzione del diritto di superficie per la realizzazione
di un impianto fotovoltaico su un terreno agricolo è soggetta
all’aliquota dell’8% (prevista ratione
temporis dal primo periodo dell’articolo 1, comma 1, della
Tariffa), anziché a quella del 15%, a cui fa riferimento invece il
terzo
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