Con il nuovo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, Giuseppe Conte, emanato lo scorso 24 ottobre che ha disposto nuove misure restrittive e chiusure complete o anticipate per numerose attività, sono state previste anche nuove esenzioni e sostegni economici destinati ai proprietari e gestori di queste attività.
È per questo motivo che il decreto-legge del 28 ottobre 2020, n. 137, noto come Decreto Ristori, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, ha approvato una serie di contributi e di esenzioni per i proprietari italiani e i gestori degli esercizi pubblici inclusi nelle categorie più colpite da questo nuova ondata di contagi da Coronavirus.
Tra le novità del Decreto Ristori spunta l’esenzione della seconda rata dei pagamenti per l’imposta IMU, il cui saldo era stato previsto per il giorno 16 dicembre di quest’anno.
Ecco quindi quali saranno i cittadini italiani che potranno non pagare la seconda rata dell’IMU e come sarà possibile godere dell’esenzione.
IMU: quali sono le novità con il Decreto Ristori
Il nuovo decreto-legge del 28 ottobre 2020, n. 137, ha previsto insieme ad una serie di bonus e di sostegni economici per i cittadini italiani anche un’ulteriore esenzione della seconda rata del pagamento dell’IMU per nuove categorie di proprietari di attività pubbliche, che sono state duramente colpite dal nuovo DPCM dello scorso 24 ottobre.
A questo proposito, rientreranno nell’esenzione solamente i proprietari e gestori delle attività che sono stata completamente sospese, quali ad esempio le sale gioco, le palestre, le piscine e centri sportivi, le sale scommesse, le sale biliardo, le sale slot, così come le attività che erano state già sospese alcuni mesi fa, ovvero le sale da ballo e le discoteche. Allo stesso tempo, il premier italiano Giuseppe Conte ha previsto nel DPCM anche una chiusura anticipata alle ore 18 delle attività ristorative, ovvero pub, ristoranti, bar, pizzerie, agriturismi e trattorie, consentendo esclusivamente l’asporto e il servizio delivery. Dunque anche queste categorie sono state inserite all’interno del Decreto Ristori come esenti al pagamento della seconda rata IMU.
Decreto Rilancio e Decreto Agosto: le esenzioni previste per l’IMU
Il pagamento della seconda rata dell’imposta IMU, prevista per il giorno 16 dicembre di quest’anno, ha rappresentato uno degli argomenti principali al centro del dibattito relativo ai sostegni economici, contributi ed esenzioni da mettere in atto per aiutare gli imprenditori e i lavoratori italiani in ginocchio a causa dell’emergenza del Coronavirus.
È per questo motivo, che già il decreto-legge n. 34/2020, meglio conosciuto come Decreto Rilancio, e il decreto-legge n.104/2020, meglio noto come Decreto Agosto, erano già intervenuti in precedenza in merito alle esenzioni per i versamenti destinati alla seconda rata dell’imposta IMU.
A tal proposito, in riferimento all’articolo 177 del Decreto Rilancio aveva prima di tutto predisposto l’esenzione del pagamento della prima rata dell’imposta IMU. Mentre, successivamente con l’articolo 78 del Decreto Agosto ha previsto l’esonero del pagamento del saldo, dunque della seconda rata dell’IMU, per alcune categorie specifiche di immobili.
Chi potrà accedere all’esenzione IMU 2020
È proprio il decreto-legge approvato nel mese di agosto che ha disposto l’esenzione del versamento del saldo dell’imposta sugli immobili IMU per una grande platea di beneficiari.
Rientrano nelle categorie catastali di immobili a cui è stata prevista l’esenzione le seguenti tipologie: gli immobili appartenenti alla categoria catastale D/2 nei casi in cui i proprietari degli immobili siano allo stesso tempo anche i gestori delle attività, si tratta quindi di alberghi e pensioni con un fine di lucro, agriturismi, ostelli, villaggi turistici, rifugi di montagna, affittacamere, bed & breakfast, campeggi, residence e appartamenti per le vacanze.
Rientrano poi nell’esenzione della seconda rata IMU prevista dal Decreto Agosto anche gli immobili appartenenti alla categoria catastale D, utilizzati dalle imprese che svolgono attività di allestimenti di esposizioni per manifestazioni o eventi fieristici; nonché quelli appartenenti alla categoria catastale D/3, relativi ai teatri, sale per spettacoli o concerti, cinema, con la condizione che i proprietari siano anche i gestori delle attività.
Allo stesso tempo, l’articolo 78 del Decreto Agosto ha disposto l’esenzione per il saldo dei pagamenti IMU, anche per gli immobili adibiti agli stabilimenti balneari marittimi, fluviali e termali, nonché le discoteche, le sale da ballo, e i night-club (solo nei casi in cui i proprietari corrispondono anche agli stessi gestori delle attività).
Ora con il nuovo Decreto Ristori, i proprietari degli immobili che sono stati interessati anche in questo caso dell’esenzione della seconda rata dell’imposta IMU, saranno i possessori di partita IVA che risultano essere sia proprietari che gestori delle attività produttive colpite dalle misure restrittive che sono state introdotte con il DPCM del 24 ottobre. A questo proposito, rientrano sia le attività sottoposte a chiusura totale come le palestre che a quelle a cui è stata disposta la chiusura anticipata delle 18, come i bar e i ristoranti.
Quali sono i requisiti per l’esenzione
Secondo quanto previsto dal nuovo Decreto Ristori, per poter accedere all’esenzione per il pagamento della seconda rata dell’imposta IMU, è necessario che il proprietario degli immobili a cui si riferisce la rata non siano esclusivamente i proprietari, ma anche gli stessi gestori delle attività colpite dal DPCM dello scorso 24 ottobre.
Restano invece invariati i requisiti previsti dal Decreto Rilancio e dal Decreto Agosto.
Varrà ancora la scadenza del 16 dicembre di quest’anno per il saldo dell’imposta IMU per i cittadini italiani proprietari di seconda casa o di case di lusso, nonché i proprietari degli immobili produttivi dove vengono esercitate delle attività produttive che non risultano essere esonerate con i decreti Rilancio, Agosto e Ristori.
Chi potrà non pagare l’IMU anche nel 2021 e 2022
Si ricorda inoltre che secondo quanto disposto dal Decreto Agosto, potranno usufruire dell’esenzione al pagamento delle rata IMU anche per i prossimi anni 2021 e 2022, tutti i proprietari che siano anche gestori dell’attività, degli immobili relativi alla categoria catastale D/3, ovvero quelli relativi al cinema, teatro e sale per concerti e spettacoli.
Come funziona la rata IMU
L’imposta municipale sugli immobili IMU è stata modificata ed approvata in seguito alla pubblicazione della Legge di Bilancio 2020, la quale ha condotto all’accorpamento tra le imposte IMU e TASI, con l’obiettivo di semplificare le imposte sulla casa.
Secondo quanto previsto dalla Legge, il pagamento dell’imposta IMU potrà essere effettuato attraverso due tipologie di pagamento: bollettino del conto corrente postale, o in alternativa con il tradizionale modello F24.
La Legge di Bilancio 2020 ha ribadito che il pagamento della nuova imposta IMU debba essere versato da parte di tutti i proprietari di immobili che non rappresentano l’abitazione principale, anche nei casi in cui questa sia disabitata.
Durate l’arco dell’anno, il pagamento dell’IMU potrà essere effettuato tramite due rate che solitamente coincidono con i giorni 16 giugno e 16 dicembre.
Quali sono gli importi dell’imposta IMU
In merito agli importi relativi all’imposta IMU, la Legge di Bilancio 2020 ha stabilito che ciascun Comune italiano ha la libertà di definire le aliquote IMU. Dunque per conoscere gli importi relativi a ciascuna categoria catastale di immobile, i proprietari italiani dovranno riferirsi alla sede Caf Cisl.
Aspirante giornalista e social media manager freelance, classe 1995.
Sono nata nella bellissima isola di Capri e mi sono laureata in Organizzazione e Marketing per la Comunicazione d’impresa presso La Sapienza di Roma. Le mie più grandi passioni sono la scrittura e il marketing digitale. Sono state proprio queste a portarmi oggi a far parte del team di redattori di Trend-online e a collaborare come professionista della comunicazione con varie aziende italiane.
Il mio motto è? “Sii il cambiamento che vuoi vedere nel mondo”.
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