La fruizione delle detrazioni e benefici fiscali per gli interventi edilizi è subordinata all’indicazione dei contratti collettivi di lavoro del settore edile nell’atto di affidamento dei lavori nonché nelle relative fatture. Vediamo i chiarimenti…
Bonus edili: indicazione CCNL. Nuovo obbligo introdotto dalla legge di bilancio
Il comma 43 bis all’art. 1 della Legge di Bilancio 2022 (introdotto dall’art. 28 quater del DL n. 4/2022, cd. “Decreto Sostegni-ter” e modificato dell’art. 23-bis del DL n. 21/2022, cd. “Decreto Ucraina”) ha previsto che, per poter fruire della detrazione relativa ad interventi da bonus edilizi o della successiva opzione per la cessione del credito/sconto in fattura (art. 121 DL 34/2020), è necessario che per interventi edili di importo superiore a € 70.000 avviati dal 27/05/2022 le imprese affidatarie riportino l’indicazione del CCNL del settore edile applicato, sia nell’ambito del contratto di affidamento che nelle fatture emesse.
I professionisti abilitati, in sede di rilascio del visto di conformità, sono tenuti a verificare il corretto adempimento dell’obbligo.
L’Agenzia delle entrate è recentemente intervenuta sull’argomento fornendo importanti chiarimenti.
Argomenti trattati:
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Interventi edili interessati
Il nuovo obbligo si applica ai contribuenti che fruiscono direttamente in dichiarazione dei redditi o che optano per le alternative alla fruizione diretta delle seguenti agevolazioni:
- Superbonus, previsto dall’articolo 119;
- recupero del patrimonio edilizio di cui all’articolo 16-bis, comma 1, lettere a), b) e d), del TUIR;
- efficienza energetica di cui all’articolo 14 del d.l. n. 63 del 2013;
- adozione di misure antisismiche di cui all’articolo 16, commi da 1-bis a 1-septies del d.l. n. 63 del 2013;
- recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, di cui all’articolo 1, commi 219 e 220, della legge di bilancio 2020;
- installazione di impianti fotovoltaici di cui all’articolo 16-bis, comma 1, lettera h), del TUIR, ivi compresi gli interventi di cui all’articolo 119, commi 5 e 6;
- installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici di cui all’articolo 16-ter del d.l. n. 63 del 2013;
- detrazione per le spese sostenute per il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche, prevista dall’articolo 119-ter del d.l. n. 34 del 2020;
- credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro, previsto dall’articolo 120 del d.l. n. 34 del 2020;
- Bonus mobili, previsto dall’articolo 16, comma 2, del d.l. n. 63 del 2013, con riferimento ai presupposti interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all’articolo 16-bis del TUIR46;
- Bonus verde, previsto dall’articolo 1, comma 12, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
Tipologia di intervento
Gli interventi edilizi interessati sono quelli di cui all’All. X del D.lgs 81/2008 (cd. “Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro”) che corrispondono a:
- lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento;
- l
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