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Infissi, 110% anche con spostamenti o cambi di dimensioni – ItaliaOggi.it – Italia Oggi

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Superbonus del 110% fruibile anche con lo spostamento o la variazione dimensionale degli infissi, quale intervento trainato, a condizione che la superficie totale occupata dai nuovi serramenti rispetti nell’entità quella relativa alla situazione anteriore all’intervento, a garanzia del principio posto alla base del risparmio energetico.

L’Agenzia delle entrate, con una recente risposta (n. 524/2021) è intervenuta sulla disciplina della detrazione maggiorata del 110%, di cui all’art. 119 del dl 34/2020, con particolare riferimento alla modifica della dimensione dei serramenti esistenti nel caso di interventi diversi da quelli di demolizione e ricostruzione. L’istante ha fatto presente che, nell’ambito di una ristrutturazione di un immobile residenziale unifamiliare, ha intenzione di eseguire sia opere strutturali, anche riferite alla ridistribuzione interna, sia di riqualificazione energetica, con l’installazione di un nuovo impianto di riscaldamento a pompa di calore e con la coibentazione orizzontale e verticale, nonché con la sostituzione degli infissi, il cui foro architettonico (luce foro da spalla a spalla) trasla di alcuni centimetri più in alto con aumento della dimensione. Tale ultimo intervento comporta la modifica della dimensione dei serramenti esistenti, alla stessa stregua della sostituzione di una porta finestra, che aumenta nella dimensione sia in larghezza che in altezza, e di alcune finestre che, in seguito all’accorpamento, formeranno una nuova finestra di maggiori dimensioni, con la conseguenza che il contribuente si è posto il problema della fruibilità della detrazione del 110%, stante l’ampliamento e/o la modifica delle aperture. L’Agenzia delle entrate, che fino a tale intervento, non si era ancora pronunciata specificatamente sul tema, fermo restando che nell’ambito di una ristrutturazione di un immobile abitativo, la qualificazione delle opere spetta al comune o ad altro ente territoriale competente in materia urbanistica, relativamente alla fattispecie proposta, riguardante l’ammissione al 110% dei nuovi serramenti che hanno diversa geometria, sentito il ministero dello sviluppo economico, nell’ambito della disciplina del 110%, ha ritenuto che i nuovi serramenti, con diversa struttura rispetto a quelli esistenti, possano essere esclusivamente «trainati», ai sensi del comma 2 del citato art. 119 del dl 34/2020. Preliminarmente, viene ricordato che, anche per la fruizione della detrazione maggiorata del 110%, così come per l’ecobonus, di cui all’art. 14 del dl 63/2013, gli interventi presentati devono configurarsi come sostituzione di componenti già esistenti o di loro parti e non come nuova installazione. La conseguenza è che, per l’Agenzia, la detrazione maggiorata del 110% compete soltanto per gli interventi indicati, diversi da quelli di demolizione e ricostruzione, e sia l’ecobonus sia il 110%, come interventi trainati, sono fruibili anche nelle ipotesi di interventi di spostamento e variazione dimensionale degli infissi, ma a condizione che la superficie totale degli infissi, nella situazione post intervento, sia minore o uguale di quella ex ante.

Sul tema, e in linea con la detta lettura, anche un recente intervento dell’Enea, nel corso dell’audizione del 28/04/2021 delle commissioni riunite ambiente e attività produttive della Camera, secondo cui la sostituzione delle finestre, comprensive degli infissi, deve poter beneficiare della detrazione maggiorata del 110% limitatamente al caso in cui le finestre, di nuova installazione, non risultino di dimensioni, forma e superficie, diverse rispetto a quelle sostituite; in aggiunta, per l’Enea, risulta possibile beneficiare dell’agevolazione in commento anche quando la sostituzione delle finestre comporti una modifica contenuta della dimensione, nel rispetto della soglia di tollerabilità del 2%, dovuta a ragioni tecniche non eludibili. Concludendo, quindi, la detta regola non trova riscontro, e quindi conseguente applicazione, nei casi in cui il contribuente proceda con la demolizione e la ricostruzione dell’edificio mentre, nel caso indicato di un intervento trainato di efficientamento, è possibile fruire del bonus sul risparmio energetico anche maggiorato, nell’ipotesi in cui i detti interventi di spostamento e di variazione dimensionale degli infissi risultino di entità minore o uguale alla superficie totale degli infissi sostituiti; al contrario, l’intervento si deve configurare come una nuova installazione non agevolata, giacché non qualificabile come sostituzione di componenti già esistenti o di loro parti.

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