

La procedura semplificata per l’installazione
di pannelli fotovoltaici in aree sottoposte a
vincoli non è sempre consentita. L’art. 7-bis, comma
5 del d.Lgs. n. 28/2011, come introdotto dall’art. 9 del c.d.
“Decreto Energia” (D.L. n. 17/2022, convertito in
legge n. 34/2022), ha infatti specificato alcuni limiti alle
disposizioni derogatorie. Vediamo di cosa si tratta.
Autorizzazione paesaggistica per installazione pannelli
fotovoltaici: quando è obbligatoria?
Dimostrazione ne è il caso affrontato dal Consiglio di
Stato con la sentenza
del 18 febbraio 2025, n. 1341 con cui Palazzo Spada ha
confermato il provvedimento di inibizione per
l’installazione di pannelli fotovoltaici sul tetto
di un edificio anni ’50, compreso in un’area sottoposta a
vincolo ai sensi dell’art. 136, comma 1, lett. d), del d.lgs. n. 42
del 2004 (bellezza panoramica), sia ai sensi dell’art. 136,
comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 42 del 2004 (complesso di cose
immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore
estetico e tradizionale).
Nel caso in esame, l’appellante sosteneva
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