In materia di interdittiva antimafia, la P.A.
gode di un’ampia discrezionalità, con il
conseguente riconoscimento del beneficio dell’errore
scusabile e dell’esclusione di colpa e di
responsabilità dell’amministrazione, qualora le
informazioni siano astrattamente idonee a formulare un giudizio
plausibile sul tentativo di infiltrazione mafiosa, e anche se
vengano poi giudicate, in concreto, insufficienti a giustificare e
a legittimare la misura.
Nessuna colpa e nessun risarcimento del danno
dunque in favore del soggetto precedentemente colpito da
interdittiva, successivamente annullata dalla giustizia
amministrativa: questo perché si tratta di un provvedimento
fondato su valutazioni necessariamente opinabili,
attinenti all’apprezzamento di rischi e non all’accertamento di
fatti, e non, quindi, ancorato alla stringente analisi della
ricorrenza di chiari presupposti, di fatto e di diritto,
costitutivi e regolativi della potestà esercitata.
Annullamento interdittiva antimafia: no al risarcimento danni
se errore è scusabile
A confermarlo è la
sentenza del Consiglio di Giustizia Amministrativa della Regione
Siciliana del 28 marzo 2024, n. 233, che
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