Ai fini del Super sismabonus 110%, non è necessario verificare se le unità immobiliari abbiano le caratteristiche indicate nei commi 1 e 2 dell’articolo 119 del decreto legge n. 34 del 2020 (Decreto Rilancio).
Lo ha precisato la Commissione di monitoraggio istituita dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti presso il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici (CSLP).
Domanda
In ordine agli immobili oggetto degli interventi ammessi al Superbonus, il comma 4 dell’articolo 119 del decreto legge n. 34 del 2020, non richiama, a differenza dei commi 1 e 2, “gli edifici unifamiliari o le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno”.
Ciò comporta che, in linea di principio, per tali interventi non sia necessario, ai fini dell’applicazione del Superbonus, verificare se le predette unità immobiliari abbiano le caratteristiche sopra riportate. In sostanza, in base a quanto stabilito dall’articolo 119, comma 9, lett. b) del citato articolo 119 del decreto legge n. 34 del 2020, le persone fisiche al di fuori dell’esercizio dell’attività di impresa o di arti e professioni, possono fruire del Superbonus in caso di interventi antisismici realizzati “su unità immobiliari salvo quanto previsto al comma 10” (che esclude dall’ambito applicativo le cd abitazioni di lusso), a prescindere dalla verifica che tali unità immobiliari siano “unifamiliari” ovvero – se situate all’interno di edifici plurifamiliari – siano funzionalmente autonome e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno. Resta fermo che gli interventi antisismici realizzati sulle parti comuni di un edificio “plurifamiliare” sono ammessi al Superbonus solo se tale edificio è in condominio (in base a quanto stabilito dal comma 9, lett. a), dell’articolo 119 del citato decreto legge n. 34 del 2020 che fa riferimento ai “condomìni”).
Si rileva in tal modo una ulteriore differenza tra la disciplina del Superbonus in materia di interventi di efficientamento energetico rispetto a quelli antisismici. Questi ultimi sarebbero ammessi al Superbonus automaticamente avendo come riferimento il lasso temporale di sostenimento delle spese. Ciò comporterebbe, inoltre, che i soggetti destinatari sia del Superbonus (antisismico) che del sisma bonus ex articolo 16 del decreto legge n. 63 del 2013, che sostengono spese nell’arco temporale di vigenza della detrazione più elevata non possono scegliere il regime agevolativo da utilizzare. Resta fermo invece che la disciplina “ordinaria” del sismabonus ex articolo 16 del decreto legge n. 63 del 2013, si applica in tutti gli altri casi esclusi dal Superbonus. Si tratta, nello specifico, delle spese sostenute dai soggetti che esercitano attività di impressa o di arti e professioni per interventi realizzati su «unità immobiliari». riconducibili ai cd. “beni relativi all’impresa” (articolo 65 del TUIR) o a quelli strumentali per l’esercizio di arti o professioni (articolo 54, comma 2, del TUIR) e, più in generale, per interventi realizzati su immobili che non hanno destinazione residenziale.
Risposta
Dovendo l’intervento di riduzione del rischio sismico analizzare necessariamente l’intera struttura, il comma 4 dell’art. 119 del D.L. n. 34 /2020 non richiama i commi 1 e 2 che particolarizzano i diversi casi e, conseguentemente, non è necessario, ai fini del “Super sismabonus”, verificare se le unità immobiliari abbiano le caratteristiche indicate in tali commi.
Con l’emanazione del “Super sismabonus” è stata introdotta una modifica al “Sismabonus” sostituendo le percentuali detraibili ivi previste con un’unica percentuale pari al 110% determinando così, in relazione all’ambito soggettivo previsto dal comma 9 dell’art. 119 del D.L. 34/2020, che nel periodo di valenza indicato all’interno dello stesso art. 119 non sussisterebbe la possibilità di scegliere quale agevolazione applicare.
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