Anche nel 2021 chi decide di effettuare interventi di miglioramento e consolidamento antisismico nella propria abitazione può godere di importanti agevolazioni a livello fiscale. Il cosiddetto Sismabonus, introdotto dal governo nel 2017, rappresenta un’opportunità di primo piano per chi risiede in zone a rischio sismico alto o medio (zona 1, 2 o 3 in una scala di 4).
Non solo: tali lavori rientrano nel perimetro del Superbonus 110%, introdotto nel 2020 con il Decreto Rilancio. Si possono portare in detrazione con questa vantaggiosa aliquota (si recupera più di quanto si è sborsato) le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022. Inoltre, sono previsti ulteriori sei mesi di tempo (cioè fino 31 dicembre 2022) per le spese sostenute per i lavori condominiali o realizzati sulle parti comuni di edifici a patto che al 30 giugno 2022 sia stato realizzato almeno il 60% dell’intervento complessivo.
Il Superbonus nel dettaglio
Il periodo è dunque propizio per mettere al riparo la propria casa dagli effetti dei terremoti, visto che la precedente versione del Sismabonus prevedeva detrazioni fiscali tra il 50% e l’80% a seconda dell’intervento effettuato. Il limite di spesa ammesso è di 96mila euro per unità immobiliare. In caso di interventi nelle parti comuni dei condomini, questo valore va moltiplicato per il numero delle unità immobiliari dell’edificio.
La detrazione del 110% viene ripartita in 5 quote annuali dello stesso importo. Per le spese effettuate nel prossimo anno sono previste invece 4 quote annuali di pari importo, entro i limiti di capienza dell’imposta annua derivante dalla dichiarazione dei redditi.
Ma è stata introdotta anche un’importante novità che permette a chi commissiona i lavori di godere immediatamente dei vantaggi del bonus. Si può infatti optare per lo sconto in fattura o per la cessione del credito in favore dei fornitori di beni e servizi che hanno realizzato l’intervento, istituti di credito o altri soggetti (sia persone fisiche che società o enti).
Va ricordato che gli edifici situati in zona sismica 4 (quella a minor rischio) non possono beneficiare di queste agevolazioni. E che per ottenere lo sconto fiscale occorre, oltre agli adempimenti ordinari comuni a tutte le detrazioni, anche l’asseverazione tecnica sulla riduzione del rischio sismico, che certifichi il rispetto dei requisiti tecnici e la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.
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