La detrazione per gli interventi antisismici (sismabonus) è stata elevata al 110% per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022. Per le spese sostenute nell’anno 2022, la detrazione è ripartita in quattro quote annuali di pari importo.
Il Superbonus spetta anche per la realizzazione di sistemi di monitoraggio strutturale continuo a fini antisismici.
Per essere agevolabili, le spese devono essere sostenute per immobili adibiti ad abitazione o ad attività produttiva, che si trovano nelle zone sismiche 1, 2 o 3. La ripartizione avviene in 5 anni e il limite di spesa massimo agevolabile è di 96.000 euro all’anno per ogni immobile. Questo significa che la spesa complessivamente agevolabile è di 480.000 euro per ogni immobile. Per gli interventi condominiali il limite di 96.000 euro si moltiplica per ogni unità immobiliare costituente l’edificio.
Se l’intervento permette il passaggio ad una classe di rischio inferiore, la detrazione diventa:
- del 70% per il singolo immobile;
- del 75% se avviene su parti comuni condominiali;
- dell’80% se avviene sulle parti comuni condominiali ed è finalizzato anche alla riqualificazione energetica dell’edificio intervenendo sull’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dello stesso. In questo caso la detrazione spetta per una spesa massima di 136.000 moltiplicato per il numero di unità immobiliari di ogni edificio, ripartita in 10 quote annuali di pari importo.
Se l’intervento permette il passaggio a due classi di rischio inferiori, la detrazione diventa:
- del 80% per il singolo immobile;
- del 85% se avviene su parti comuni condominiali;
- dell’85% se avviene sulle parti comuni condominiali ed è finalizzato anche alla riqualificazione energetica dell’edificio intervenendo sull’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dello stesso. In questo caso la detrazione spetta per una spesa massima di 136.000 moltiplicato per il numero di unità immobiliari di ogni edificio, ripartita in 10 quote annuali di pari importo.
Se il credito corrispondente alla detrazione spettante è ceduto a un’impresa di assicurazione e contestualmente viene stipulata una polizza che copre il rischio di eventi calamitosi, la detrazione spettante per i premi assicurativi versati è elevata al 90%.
Link all’articolo Originale tutti i diritti appartengono alla fonte.