Il criterio discretivo tra l’intervento di demolizione e
ricostruzione e la nuova costruzione è
costituito dall’assenza di variazioni del volume, dell’altezza
o della sagoma dell’edificio nel primo caso, per cui, diversamente
si deve parlare di intervento equiparabile a nuova costruzione,
assoggettabile alle regole proprie della corrispondente attività
edilizia.
Demolizione e ricostruzione: la differenza con la nuova
costruzione
A specificarlo, fermo restando le definizioni degli interventi
edilizi previste ratione temporis dall’art. 3 del d.P.R.
n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia) è la sentenza del
TAR Marche del 18 ottobre 2024, n. 809, con cui ha
respinto il ricorso presentato da una società immobiliare,
destinataria di una richiesta di oblazione pari al doppio del
contributo di costruzione, relativa a un permesso di
costruire in sanatoria per quello che doveva essere
originariamente un intervento di demolizione e ricostruzione di due
fabbricati, con cambio di destinazione d’uso, e che invece di
fatto, aveva configurato la realizzazione di una nuova
costruzione.
L’originario titolo abilitativo era stato
…continua a leggere
Tutti i diritti dei contenuti presenti in questo articolo sono della fonte e vengono riportati solo per “diritto di breve citazione” (art. 70 Legge n. 633/1941), indicando sempre la fonte, con relativo link al sito di provenienza. Leggi il Disclaimer.