I lavori edilizi che comportano un incremento, anche modesto,
della superficie utile residenziale, non possono essere ritenuti
urbanisticamente irrilevanti e devono essere
considerati a tutti gli effetti come interventi di ristrutturazione
“pesante”, soggetti quindi a permesso di
costruire.
La stessa cosa vale anche per i lavori che comportano modifiche
all’aspetto esteriore dell’edificio che vengono conseguiti in aree
sottoposte a tutela paesaggistica. A prescindere
dall’entità, si tratta di lavori che non possono essere realizzati
in edilizia libera o mediante
SCIA, in quanto necessitano sempre del titolo
abilitativo ex art. 10 del d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico
Edilizia).
Ristrutturazione “pesante”: quando è obbligatorio il permesso
di costruire?
A chiarirlo è stato il TAR Lazio con la
sentenza del 1°
marzo 2024, n.
4180 con cui è stato rigettato il ricorso
presentato contro l’ordine di demolizione
disposto dal Comune per la realizzazione di opere abusive
senza i titoli obbligatori.
Il d.P.R. n. 380/2001 dispone infatti all’art. 10
(“Interventi subordinati a
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