Dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del
Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto
Rilancio) il Paese è stato letteralmente investito da un
uragano chiamato superbonus 110%.
Il Decreto Rilancio e il Superbonus 110%?
Da maggio 2020 fino a ottobre dello stesso anno il mondo
dell’edilizia è stato prigioniero di un quadro normativo in
divenire ed in attesa degli strumenti necessari per poter
intervenire sul patrimonio edilizio residenziale utilizzando i
vantaggi offerti dalla detrazione fiscale del 110%. Un attesa
durata 139 giorni.
Ma dimenticando gli errori generati dalla scelta del
provvedimento normativo (il decreto legge, necessario in un periodo
di pandemia che ha accelerato i tempi), il superbonus resta una
agevolazione dalla potenza straordinaria perché
unisce un’aliquota fiscale inimmaginabile (il
110%) ai vantaggi delle opzioni alternative
(sconto in fattura e cessione del credito). E che chiaramente ha
catalizzato l’attenzione di tutti i protagonisti coinvolti nel
processo: contribuenti, tecnici, imprese e soggetti interessati
alla cessione del credito.
Interventi edilizi e Superbonus 110%: cosa cambia
A parte i grandi e grossi dubbi che riguardano alcuni punti
dell’impianto normativo, spesso mi trovo a confrontarmi con i
colleghi sul processo che riguarda l’intero intervento edilizio e
ci chiediamo: cosa è cambiato rispetto alla normativa già
esistente?
Se ci pensiamo bene, l’art.
49 del DPR n. 380/2001 (quello che oggi sta creando
molte più problematiche a chi vorrebbe utilizzare il bonus 110%) è
sempre esistito, come anche gli articoli che definiscono le
modalità di intervento su un manufatto. Ciò che sono cambiati sono
i requisiti e gli adempimenti di accesso.
Volendo sintetizzare un processo edilizio, chiunque voglia
intervenire su un immobile dovrebbe (volendo semplificare):
- contattare e “affidarsi” (verbo appositamente
scelto) a un tecnico e verificare con lui la fattibilità
dell’intervento; - progettare l’intervento e presentare i titoli edilizi
eventualmente necessari; - affidare i lavori ad un’impresa; la direzione dei lavori e il
collaudo ad un professionista; - eseguire i lavori;
- chiuderli con tutti i documenti necessari.
Questo in un mondo “ideale” perché occorre ricordare che il
patrimonio edilizio italiano è vecchio, frutto di continui spot
della serie “a casa tua decidi tu” e in cui si è costruito senza
regole e senza controlli.
Per cui, nel caso di interventi che accedono ad una agevolazione
fiscale come quella del superbonus occorre fare molta più
attenzione e:
- verificare puntualmente lo stato legittimo dell’immobile (con
tutte le difficoltà generate dall’accesso agli atti, paragonabile
spesso agli inferi danteschi); - valutare eventuali possibilità di sanatoria (anche questo
difficile alla luce di una norma che ha preferito prevedere la
doppia conformità ad un serio controllo sull’operato delle
amministrazioni locali); - verificare le possibilità di intervento sull’immobile alla luce
di eventuali vincoli presenti (paesaggistici, storici,
idrogeologici,…); - valutare lo stato energetico (per l’ecobonus 110%) e
strutturale (per il sismabonus 110%); - verificare le possibilità di migliorare di due classi
energetiche o di intervenire sull'”unità
strutturale” (aspetto non di poco conto quando si interviene su
edifici facenti parte di complessi a schiera, unità immobiliari con
accesso autonomo e funzionalmente indipendenti, o porzioni di
edificio); - progettare, asseverare e certificare gli interventi;
- eseguire i lavori a perfetta regola d’arte.
Il tutto col fiato sul collo di una normativa che ad oggi ci
offre la certezza del 110% sulle spese
sostenute dall’1 luglio 2020 al 31 dicembre 2021. Un quadro
normativo che
definire folle è un complimento. Risposte dell’Agenzia delle
Entrate spesso contrastanti. Dubbi normativi che non possono essere
spiegati a chi non è un tecnico perché la risposta sarebbe “troverò
un altro professionista” (e un altro professionista disposto a
venire incontro al cliente, purtroppo, si trova sempre).
Il superbonus e i dubbi normativi
Pur consapevole che non esiste una norma perfetta, è pur vero
che questo continuo susseguirsi di modifiche, risposte e
interpretazioni di Enti ufficiali (Enea e Agenzia delle Entrate)
hanno acceso i riflettori su quelli che continuano a restare i
grandi dubbi. Come ad esempio quelle che riguardano
l’impianto termico: è sempre necessario? anche per
gli immobili privi di copertura e tetto? anche per i ruderi da
demolire e ricostruire? come va attestata la sua presenza? quali
sono i rischi per il tecnico che ne assevera la presenza? e le
pertinenze?
E in tutto questo dobbiamo inserire una variante non da
trascurare. La
responsabilità solidale sulla detrazione tra
contribuente, professionista e impresa. Con imprese nate negli
ultimi mesi per cogliere la bolla economica del superbonus, di cui
non sappiamo quale futuro ci sarà.
E allora “come cambia il mondo dell’edilizia con il Superbonus
110%?”. Una risposta io me la sono data, la vostra qual è? Scrivi
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