La sentenza della Cassazione,
Ordinanza 13781 del 17 maggio 2024, ha riacceso i fari
sull’imputazione delle spese condominiali al vecchio o al nuovo
proprietario di un immobile.
Spese di condominio per interventi edilizi: la pronuncia della
Cassazione
Secondo i giudici della Corte, le spese di manutenzione
ordinaria, di conservazione, per il godimento dei beni comuni e per
l’erogazione dei servizi condominiali, devono essere imputate ai
condòmini possessori degli immobili al momento del sostenimento
delle spese, non quando vengono approvate in assemblea nel bilancio
a consuntivo e ripartite in base alle quote millesimali.
Invece, le spese in innovazioni, di straordinaria manutenzione o
di ristrutturazione delle parti comuni devono essere imputate ai
condòmini proprietari al momento della delibera assembleare. Già in
passato, la Corte si era espressa sull’argomento con la Sentenza n.
23345/2008 e con due sentenze n. 10370/2002 e n. 22034/2008, la
prima opposta alle seconde.
In base alla prima, l’imputazione delle spese, ordinarie o
straordinarie che fossero, andava fatta al momento del pagamento;
le seconde stabilivano
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