L’attuale normativa edilizia classifica gli interventi in base
alla loro “complessità”, importanza e impatto. Manutenzione
ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo,
ristrutturazione edilizia, nuova costruzione e ristrutturazione
urbanistica sono le tipologie di intervento indicate all’art. 3 del
d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia).
I regimi amministrativi
Sparsi qua e là all’interno del Testo Unico Edilizia è possibile
ricavare i diversi regimi amministrativi attivabili o meno in
funzione della tipologia di intervento:
- l’edilizia libera (art. 6);
- l’edilizia “quasi” libera ovvero soggetta a comunicazione di
inizio lavori asseverata conosciuta come CILA (art. 6-bis); - il permesso di costruire (art. 10);
- la segnalazione certificata di inizio attività o SCIA (art.
22); - l segnalazione certificata di inizio di attività alternativa al
permesso di costruire o SCIA pesante (art. 23).
Che si tratti di intervento di manutenzione ordinaria (edilizia
libera) o di nuova costruzione (permesso di costruire) esiste un
principio comune spesso non considerato: il rispetto delle
prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali e delle altre
normative di settore aventi incidenza sulla disciplina
dell’attività edilizia (norme antisismiche, di sicurezza,
antincendio,
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