Sulla costituzione del fondo speciale ex art. 1135 comma 1 n. 4
del codice civile e sul motivo della sua esistenza quando vengono
effettuati degli interventi sulle parti comuni di un condominio, si
è parlato nel recente articolo dell’11
novembre 2024.
Fondo speciale per i lavori in condominio
L’argomento, alquanto delicato nell’ambito delle agevolazioni
edilizie, assume un tono a tinte fosche per l’assenza di
chiarimenti ufficiali quando gli interventi sono “pagati” tramite
l’opzione dello sconto in fattura di cui al comma 1, lettera a),
dell’art. 121 del D.L. n. 34/2020 (Decreto Rilancio).
L’introduzione del meccanismo dello sconto in fattura modifica,
di fatto, la modalità del pagamento delle fatture all’impresa
appaltatrice e ai tecnici incaricati agli espletamenti delle
pratiche. Il versamento del denaro non avviene con il bonifico
bancario parlante bensì tramite la cessione del credito maturato a
seguito dell’esecuzione degli interventi e delle consulenze.
Pertanto, è quasi naturale non far caso all’obbligo di costituzione
del fondo speciale previsto dal codice civile.
Il meccanismo ha funzionato quasi
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