Prorogati i termini per la comunicazione all’anagrafe
tributaria dei dati relativi agli interventi di
recupero del patrimonio edilizio e di
riqualificazione energetica effettuati su
parti comuni di edifici
residenziali, finalizzata all’elaborazione della
dichiarazione dei redditi precompilata 2022. A
stabilirlo è il
Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 83833 del 16 marzo
2022, a firma del direttore generale, adottato
d’intesa con il Ministero dell’Economia e delle Finanze –
Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, così come
disposto dallo stesso articolo 19-octies, comma 4, del citato
decreto-legge n. 148 del 2017.
Comunicazione interventi su parti condominiali: ADE proroga i
termini
La stagione delle dichiarazioni fiscali si apre quindi con un
importante differimento: ci sarà più tempo per gli
amministratori di condominio, oltre che per i
condomìni minimi, per comunicare i dati relativi alle spese
sostenute dal condominio con riferimento agli interventi
di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione
energetica effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali, e
per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati
all’arredo delle parti comuni dell’immobile oggetto di
ristrutturazione (cd. “Bonus Mobili”).
In deroga a quanto previsto dall’articolo 16-bis, comma 4, del
D.L. n. 124/2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n.
157/2019, esclusivamente con riferimento alle spese
sostenute nel 2021, i soggetti individuati dall’articolo 2
del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 1°
dicembre 2016 possono trasmettere i dati non più entro il 16 marzo
2022, bensì entro il 7 aprile 2022.
Il perché della proroga
Di norma, come disposto appunto dall’articolo 16-bis, comma 4,
del D.L. n. 124/2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n.
157/2019, il 16 marzo è la data ultima per la trasmissione
telematica all’Agenzia delle entrate da parte dei soggetti terzi
dei dati relativi a oneri sostenuti dai contribuenti
nell’anno precedente ai fini della dichiarazione
precompilata – comprese le comunicazioni effettuate dai
soggetti individuati dall’articolo 2 del decreto del Ministro
dell’Economia e delle Finanze del 1° dicembre 2016 – per quanto
riguarda gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, di
riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni di
edifici residenziali, e per l’acquisto di mobili e di grandi
elettrodomestici finalizzati all’arredo delle parti comuni
dell’immobile oggetto di ristrutturazione.
I soggetti tenuti alla trasmissione dei dati hanno però
manifestato l’esigenza di una proroga dei termini per assicurare
informazioni complete e corrette, considerato che le
specifiche tecniche per la trasmissione dei dati sono
variate rispetto all’anno precedente, dovendo recepire le
modifiche normative introdotte agli
articoli 119 e 121 del D.L. n. 34/2020 (c.d.
Decreto Rilancio), convertito con modificazioni dalla legge n.
77/2020.
La deroga riguarda esclusivamente la comunicazione dei
dati relativi all’anno 2021, senza ulteriori impatti sul
calendario della campagna dichiarativa 2022.
Interventi da comunicare
Tra gli interventi di ristrutturazione edilizia e di
efficientamento energetico delle parti comuni condominiali
rientrano quelli previsti al comma 1, dell’art. 16-bis del
D.P.R. n. 917/196 (TUIR), comprendenti:
- gli interventi di cui alle lett. a) b), c) e d) dell’articolo 3
del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380,
effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale di cui
all’articolo 1117 del codice civile; - opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici;
- misure antisismiche con particolare riguardo all’esecuzione di
opere per la messa in sicurezza statica. - la realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali
anche a proprietà comune; - l’eliminazione delle barriere architettoniche;
- l’adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del
compimento di atti illeciti da parte di terzi; - opere finalizzate alla cablatura degli edifici, al contenimento
dell’inquinamento acustico;
Come effettuare la comunicazione
La comunicazione va fatta in via telematica attraverso
l’apposito software “Comunicazione da Amministratori
Condominio 2021”. Oltre a indicare le spese, è possibile
anche:
- inserire il numero di unità immobiliari che
compongono il condominio e la ripartizione delle
quote su cui vanno calcolati gli importi; - comunicare l’eventuale destinazione del
credito, se ceduto a terzi o riconosciuto quale sconto sul
corrispettivo. In entrambi i casi, permane l’obbligo di effettuare
la comunicazione.
È necessario anche comunicare i dati degli interventi che hanno
usufruito della detrazione e per i quali il condominio non ha
effettuato pagamenti nell’anno di riferimento, perché è stata
esercitata l’opzione della cessione del credito da parte di tutti i
condomini ai fornitori, oppure dello sconto in fattura, ai sensi
dell’art. 121 del D.L. 34/2020.
Inoltre da quest’anno se il contribuente per un intervento ha
optato in parte per la cessione del credito e in parte per lo
sconto in fattura può indicarlo con un nuovo codice da utilizzare
per compilare il campo “Credito ceduto o contributo mediante
sconto”.
Infine, alcune importanti indicazioni vengono fornite dalle FAQ
dell’Agenzia delle Entrate:
- non sono previste soglie minime per la
trasmissione dei dati; - i singoli condòmini non possono opporsi all’inserimento
dei dati nella dichiarazione precompilata; - in caso di rimborso totale, i condòmini non potranno usufruire
della detrazione IRPEF e l’amministratore non
dovrà inviare comunicazione relativa a tali spese per lavori
effettuati sulle parti comuni, né rilasciare ai condòmini la
relativa certificazione; - in caso invece di rimborso parziale delle spese sostenute per
gli interventi eseguiti su parti comuni di edifici residenziali,
l’amministratore sarà tenuto a comunicare solo le spese
effettivamente rimaste a carico del condominio, con le
relative quote attribuite ai condòmini e, allo stesso modo,
bisognerà compilare la certificazione da rilasciare ai
condòmini. - nei condomìni minimi con amministratore,
quest’ultimo è tenuto a comunicare al Fisco i dati relativi agli
interventi di effettuati sulle parti comuni condominiali; se invece
non è presente un amministratore, i condòmini non sono tenuti alla
trasmissione all’anagrafe tributaria dei dati riferiti agli
interventi effettuati sulle parti comuni dell’edificio, tranne
quando uno dei soggetti a cui è stata attribuita la spesa abbia
effettuato la cessione del credito. In questo
caso, il condomino incaricato dovrà comunicare tutti i dati
relativi alle spese riguardanti il condominio minimo, compilando
anche le sezioni relative al credito ceduto.
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