Il mancato possesso del requisito di iscrizione nelle
white list per gli operatori economici che svolgono una
delle prestazioni elencate nel comma 53 dell’art. 1 della L. n.
190/2012, rientra tra le cause di esclusione obbligatorie
di carattere automatico di cui all’ 94, comma 2, del
d.Lgs. n. 36/2023 (Codice dei Contratti Pubblici) stabilendo
che costituisce motivo di esclusione la sussistenza, a carico dei
soggetti di cui all’art. 94, comma 3, di tentativi di infiltrazione
mafiosa o l’adozione di comunicazioni antimafia.
Tale requisito va posseduto dagli operatori economici anche se
non espressamente previsto nella legge di gara, per il principio
dell’eterointegrazione, e si applica, in caso
di subappalto, al subappaltatore.
Iscrizione nelle white list: quando è necessaria?
Sulla necessaria iscrizione alla white list nel caso di appalti
in settori di attività a rischio di infiltrazione mafiosa si è
soffermata l’ANAC nella delibera dell’11
settembre 2024, n. 407 quale parere di precontenzioso
richiesto da un OE che riteneva illegittimo l’affidamento
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