In tema di reati edilizi, il giudice dell’esecuzione investito
della richiesta di revoca o di sospensione dell’ordine di
demolizione delle opere abusive di cui all’art. 31 del
d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia) a
seguito della presentazione di un’istanza di condono o sanatoria
successiva al passaggio in giudicato della sentenza di condanna, è
tenuto a esaminare i possibili esiti ed i tempi di conclusione del
procedimento amministrativo e, in particolare:
- a) il prevedibile risultato dell’istanza e la sussistenza di
eventuali cause ostative al suo accoglimento; - b) la durata necessaria per la definizione della procedura, che
può determinare la sospensione dell’esecuzione solo nel caso di un
suo rapido esaurimento.
Attenzione però: il giudice può esprimersi sulla legittimità
della richiesta solo in presenza della documentazione utile a
procedere con i relativi accertamenti,
documentazione che il richiedente ha l’onere di
allegare.
Condono edilizio: la Cassazione sulla sospensione o revoca
dell’ordine di demolizione
A ricordare le condizioni perché il giudice dell’escuzione
disponga la sospensione o la revoca dell’ingiunzione di demolizione
è la Corte di
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