Secondo quanto previsto dall’art. 106 (Modifica di contratti
durante il periodo di efficacia), comma 1, lettera c, del d.lgs. n.
50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici),
l’Amministrazione è tenuta a provvedere sull’istanza di
adeguamento dei prezzi, nell’esercizio del potere
previsto dalla stessa disposizione.
Inoltre l’Amministrazione è tenuta a rispondere all’istanza,
anche se irricevibile, inammissibile, improcedibile o infondata,
non potendo rimanere inerte, configurando diversamente un’ipotesi
di silenzio inadempimento.
Istanza di revisione prezzi: la SA è obbligata a
rispondere
A spiegarlo è la sentenza del TAR
Campania del 19 giugno 2024, n. 1309 con cui è stato
accolto il ricorso di un operatore contro il silenzio inadempimento
di una SA, in relazione a un’istanza di revisione del corrispettivo
per la singola fornitura nell’ambito di un appalto di servizi di
refezione scolastica.
Secondo la ricorrente, l’Amministrazione comunale avrebbe dovuto
rispondere a un’istanza volta ad ottenere l’adeguamento prezzi di
un contratto stipulato nel 2019 e successivamente prorogato fino al
2023, il cui corrispettivo era stato
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