La presentazione della domanda di sanatoria
successivamente all’emanazione dell’ordinanza di demolizione,
implica che l’Amministrazione deve astenersi dall’esercizio del
potere sanzionatorio, rinviando ogni determinazione all’esito del
procedimento. Ne consegue che risulta
illegittio l’accertamento di inottemperanza
alla demolizione riferito a tutte le opere senza distinzione.
Non solo: è anche illegittimo l’ordine di
demolizione disposto per gli interventi assoggettati alla
richiesta di sola SCIA. Infatti non si può applicare la sanzione
demolitoria di cui all’art. 33 del d.P.R. n. 380/2001
(Testo Unico Edilizia), riservata agli interventi
di più rilevante impatto urbanistico non assentiti o realizzati in
totale difformità, bensì dev’essere disposta la sanzione pecuniaria
di cui all’art. 37, pari al doppio dell’aumento del valore venale
dell’immobile.
Istanza di SCIA in sanatoria: cosa succede all’ordine di
demolizione?
A ribadire un granitico orientamento della giurisprudenza è il
TAR Campania con la sentenza del
3 luglio 2024, n. 1438, nell’ambito di una
controversia relativa alla realizzazione di una tettoia
aperta, finalizzata su tutti i lati impiegata per
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