(2021-09-13)
DI SUPERBONUS 110%, BONUS FACCIATE E BONUS CASA: NE PARLA BRUNO PAGAMICI SUL BOLLETTINO QUOTIDIANO DI IPSOA , la rivista SPECIALIZZATA per PROFESSIONISTI DELLA FINANZA, FISCO, LAVORO ED ECONOMIA DELLA WOLTERS KLUWER
IMPRENDITORIA:
Accesso ai portali ENEA per inserire nuove pratiche super ecobonus 110%, ecobonus ordinario, bonus facciate e bonus casa per gli interventi di risparmio energetico e utilizzo di fonti rinnovabili esclusivamente con SPID dal 1° ottobre 2021. Fino al 30 settembre saranno attive sia le vecchie che le nuove procedure. Per il superbonus, fino a tale data la registrazione di nuovi account di tipo “Asseveratore” sarà possibile in ogni caso solo con SPID, mentre per gli account precedentemente registrati è comunque possibile accedere al vecchio account, utilizzando le credenziali già in possesso, e si può continuare a visualizzare/lavorare tutte le asseverazioni presenti nella propria area personale.
Nuove procedure per l’accesso ai portali ENEA per inserire nuove pratiche super ecobonus 110%, ecobonus ordinario, bonus facciate e bonus casa per gli interventi di risparmio energetico e utilizzo di fonti rinnovabili.
A partire dal 1° ottobre sarà consentito esclusivamente con SPID.
La novità è stata comunicata dall’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile con un avviso pubblicato sul proprio sito web.
Periodo transitorio fino al 30 settembre in cui saranno attive sia le vecchie che le nuove procedure.
Cosa cambia per il super ecobonus 110%
Per il super ecobonus 110%, si ricorda che sul sito ENEA è obbligatorio compilare e protocollare le asseverazioni e le schede descrittive degli interventi di efficientamento energetico effettuati.
L’asseverazione deve essere trasmessa entro 90 giorni dal termine dei lavori. È possibile farla in corso d’opera quando si opta per la cessione del credito e lo sconto in fattura per gli stati di avanzamento lavori al 30% e al 60%. Deve essere redatta da un tecnico abilitato (Asseveratore), munito di polizza assicurativa espressamente stipulata per il super ecobonus 110%.
L’asseverazione per il super ecobonus riguarda:
– i requisiti tecnici;
– la congruità delle spese.
L’asseverazione non può essere mai sostituita dalla dichiarazione del fornitore/installatore.
Per completare un’asseverazione occorre caricare nel sistema i file PDF dei seguenti documenti:
– copia della polizza assicurativa;
– APE ante intervento;
– APE post intervento;
– computo metrico dei lavori.
Con la trasmissione dell’asseverazione a fine lavori verranno create le schede descrittive dell’intervento e generato il relativo codice CPID (Codice Personale Identificativo).
Con le nuove procedure che saranno operative dal 1° ottobre, sia la registrazione di nuovi account di tipo “Asseveratore” sia l’inserimento di nuove asseverazioni sarà consentito unicamente attraverso l’accesso mediante SPID.
Inoltre, sempre dal 1° ottobre, le vecchie asseverazioni dell’utenza ENEA, per poter essere visualizzate dovranno migrare nel nuovo account. Tale operazione può essere svolta unicamente dall’asseveratore.
Per effettuare la migrazione delle asseverazioni e delle polizze assicurative dal vecchio al nuovo account con SPID, si deve accedere al sito superecobonus con SPID, dopodiché si deve cliccare su “Migra Asseverazioni”.
Si apre quindi una nuova pagina, in cui si dovrà inserire le credenziali della vecchia utenza ENEA ed un codice che si riceverà tramite e-mail. A questo punto, il processo di migrazione è concluso. Se si è in possesso di altre utenze “Asseveratore” si dovrà procedere con un’altra migrazione.
Fase transitoria
Fino al 30 settembre 2021, per gli account di tipo “Asseveratore” precedentemente registrati, è comunque possibile accedere al vecchio account, utilizzando le credenziali già in possesso, e si può continuare a visualizzare/lavorare tutte le asseverazioni presenti nell’area personale. In alternativa, è possibile eseguire già l’operazione di migrazione.
Cosa cambia per gli altri bonus edilizi : ECOBONUS ORDINARIO, BONUS FACCIATE E BONUS CASA.
A partire dal 1° ottobre 2021, cambiano anche le procedure per inserire sui portali ENEA le nuove pratiche per l’ecobonus ordinario, il bonus facciate e il bonus casa del 50% per gli interventi di risparmio energetico e utilizzo di fonti rinnovabili.
In particolare, dal 1° ottobre, per le persone fisiche, l’inserimento delle nuove dichiarazioni sarà possibile solo mediante l’accesso con SPID.
Nessuna modifica, invece, per le aziende. Anche dopo il 1° ottobre, infatti, sia la creazione di nuovi account sia l’inserimento delle nuove dichiarazioni continueranno ad avvenire utilizzando le credenziali di accesso ENEA (e-mail e password).
Attenzione
Dal 1° settembre 2021, la registrazione di nuovi account di tipo «beneficiario» e «intermediario» intestati a persone fisiche avviene già solo attraverso SPID.
Le pratiche inserite precedentemente potranno essere visualizzate, completate e modificate, nei tempi consentiti, utilizzando le credenziali ENEA (e-mail e password) sia nel caso delle persone fisiche sia nel caso di aziende.
Comunicazione bonus casa 2021
Si ricorda che per la detrazione IRPEF del 50% per le ristrutturazioni edilizie (bonus casa) è necessario trasmettere all’ENEA solo le informazioni sugli interventi che comportano risparmio energetico e/o utilizzo delle fonti rinnovabili. Per i lavori che vengono nell’anno 2021, la comunicazione deve essere effettuata attraverso il sito bonuscasa2021.
Sono soggetti all’obbligo di invio dei dati all’ENEA i seguenti interventi:
– riduzione delle dispersioni termiche di pareti verticali, coperture e pavimenti;
– sostituzione di infissi;
– installazione di collettori solari, sostituzione di generatori di calore con caldaie a condensazione, generatori di calore ad aria a condensazione, pompe di calore per climatizzazione degli ambienti, sistemi ibridi, microcogeneratori, sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore, installazione di generatori di calore a biomassa, installazione di sistemi di contabilizzazione del calore negli impianti centralizzati, sistemi di termoregolazione e building automazione, impianti fotovoltaici;
– installazione di elettrodomestici (forni, frigoriferi, lavastoviglie, piani cottura elettrici, lavasciuga, lavatrici e asciugatrici), di classe energetica minima A+, ad eccezione dei forni la cui classe minima è la A. Piani cottura e lavasciuga non sono classificati. Gli acquisti effettuati nel 2021 sono ammessi al bonus mobili solo se collegati ad un intervento di recupero del patrimonio edilizio iniziato a decorrere dal 1° gennaio 2020 (legge di Bilancio 2021, articolo 1, comma 58).
Comunicazione per l’ecobonus e il bonus facciate
Le pratiche relative all’ecobonus del 50%, 65%, 70%, 75%, 80%, 85% e al bonus facciate, per gli interventi con fine lavori nel 2021, devono invece essere trasmesse attraverso il sito ecobonus2021.
Per il bonus facciate, l’invio della scheda descrittiva è richiesto esclusivamente per gli interventi influenti dal punto di vista termico o che interessino il rifacimento dell’intonaco per oltre il 10% della superficie disperdente complessiva totale dell’edificio.
Quanto effettuare le comunicazioni
Le comunicazioni relative all’ecobonus, al bonus facciate e al bonus casa devono essere inviate entro 90 giorni dalla data di fine lavori o del collaudo.
Per “data di fine lavori” si può considerare la dichiarazione di fine lavori a cura del direttore dei lavori, la data di collaudo anche parziale o la data della dichiarazione di conformità, quando prevista. Per gli elettrodomestici si può considerare la data del bonifico o di altro documento di acquisto ammesso.
Per il bonus casa, la trasmissione all’ENEA dei dati è obbligatoria, ma, come chiarito dall’Agenzia delle Entrate nella risoluzione n. 46/E/2019, il diritto al bonus non viene meno se non viene effettuata.
Per l’ecobonus e il bonus facciate, invece, la mancata trasmissione della scheda descrittiva comporta la decadenza dalla detrazione fiscale.
L’omesso invio può essere sanato ricorrendo alla remissione in bonis, che si perfeziona con il pagamento della sanzione di 258 euro e con l’invio della comunicazione entro il termine di presentazione della prima dichiarazione dei redditi che scade successivamente al termine previsto per effettuare la comunicazione ovvero eseguire l’adempimento stesso. (13/09/2021-ITL/ITNET)
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