Con la circolare 28/E del 25 luglio 2022, l’AdE fornisce tutte le istruzioni su detrazioni, deduzioni e credito d’imposta relativamente ai bonus per la ristrutturazione edilizia. Abbiamo raccolto i punti salienti.
Indice degli argomenti:
Lunga 187 pagine e articolata in diverse sezioni, la circolare emanata il 25 luglio dall’Agenzia delle Entrate vuole essere il raccoglitore definitivo delle istruzioni per detrarre le spese relative a Superbonus 110%, Ecobonus, Sismabonus, bonus verde e facciate- . Al suo interno, infatti, sono dettagliatamente elencati requisiti e istruzioni per richiedere detrazioni, credito d’imposta e deduzioni all’interno del Modello 730, nonché la lista della documentazione di cui ogni contribuente richiedente deve munirsi.
Qui di seguito una raccolta delle informazioni principali e di maggiore interesse per coloro che hanno approfittato delle agevolazioni statali o sono in procinto di farlo.
Agenzia delle Entrate, novità e detrazioni per ristrutturazioni edilizie
La circolare 28/E del 25 luglio 2022, come anticipato, si presenta come un testo lungo e complesso, nonché come punto di riferimento per contribuenti e operatori del settore e riguarda la possibilità di detrarre in tutto o in parte la spesa sostenuta. In modo particolare sono descritti dettagliatamente modi, tempi e documentazioni necessarie per inserire nel Modello 730 relativo al 2021 le spese sostenute, l’entità delle detrazioni/deduzioni e indicare la tipologia di lavoro eseguito.
Al suo interno le istruzioni per beneficiare delle agevolazioni previste anche per familiari conviventi, coeredi, donatari, inquilini e nuovi proprietari, differenziando tra abitazioni autonome e condominiali.
Il testo della circolare in esame è diviso in 7 macro categorie, di ognuna sono indicate le modalità tecnico-operative per ottenere agevolazioni e bonus:
- interventi di recupero del patrimonio edilizio, Sisma bonus, Bonus verde e Bonus facciate (Righi E41/E53, quadro E, sez. IIIA e IIIB);
- infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica (Rigo E56 – Sez. III C);
- riqualificazione energetica di edifici esistenti (Righi E61 – E62 col. 1 cod. 1);
- bonus mobili – (Rigo E57 – Sez. III C);
- interventi di risparmio energetico, quindi Ecobonus (Righi E61/E62, quadro E, Sez. IV);
- riqualificazione energetica di edifici esistenti (Righi E61 – E62 col. 1 cod. 1);
- Superbonus 110% (Righi E41/E53 quadro E sez IIIA, IIIB, IIIC e Righi E61/E62, quadro E, sez. IV).
Recupero patrimonio edilizio, detrazioni in vigore e come ottenerle
Una parte corposa della circolare dell’AdE riguarda modi, tempi e documentazioni necessaria a scaricare le spese sostenute per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio. Ne vengono specificate le modalità sia per gli edifici residenziali singoli che condominiali.
Relativamente alle parti comuni di edifici residenziali, spetta di diritto la detrazione fino al 50% della spesa sostenuta entro il tetto di 96.000 euro, da ripartire in 10 rate annuali di pari importo.
Ma cosa succede, invece, in caso di trasferimento della proprietà o successione a soggetti diversi da quelli che hanno effettivamente sostenuto la spesa?
Se il trasferimento avviene prima che sia trascorso il periodo di fruizione della detrazione, al nuovo proprietario spettano le detrazione non fruite. Tuttavia, ai fini della dichiarazione dei redditi, è indispensabile individuare il titolare dell’immobile al 31 dicembre dell’anno di riferimento.
Invece l’inquilino, il comodatario e il familiare convivente conservano la detrazione anche dopo la cessazione della detenzione.
In caso di vendita o cessione dell’immobile (sia a titolo oneroso che gratuito) la detrazione non utilizzata si trasferisce al nuovo proprietario, salvo diverso accordo delle parti. Tale “patto” tra le parti, ove presente, sarà valido soltanto se redatto mediante scrittura privata autenticata dal notaio o da altro pubblico ufficiale.
In caso di costituzione del diritto di usufrutto (oneroso o gratuito) le detrazioni non fruite restano al nudo proprietario e non si trasferiscono all’usufruttuario.
Parliamo ora della successione mortis causa di colui che ha avviato i lavori di ristrutturazione- recupero edilizio. In questa particolare ipotesi le quote residue passano per intero all’erede o agli eredi che conservano la detenzione materiale e diretta dell’immobile. Agli eredi spetta anche la quota di detrazione relativa all’anno del decesso. Caso particolare quello del coniuge superstite titolare del solo diritto di abitazione. Se rinuncia all’eredità non potrà fruire delle quote di detrazione residue.
I documenti da presentare/conservare
All’interno della circolare è inserito un lungo elenco di documenti e attestazioni che il cittadino richiedente deve presentare al CAF, al commercialista e conservare in casa propria per poter inserire le detrazioni nel 730. Si tratta dei documenti necessari a ottenere il “visto di conformità”, senza il quale è impossibile avere il via libera alle agevolazioni fiscali.
A tal proposito, l’Agenzia delle Entrate svolge un controllo documentale finalizzato alla verifica della presenza dei requisiti soggettivi e oggettivi imposti dalla legge.
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