Oggi, 29 aprile, è fissata la scadenza per i termini entro cui va effettuata la comunicazione per la cessione del credito o dello sconto in fattura per il superbonus 110 e per gli altri bonus casa (sismabonus, ecobonus, bonus facciate, bonus ristrutturazione). Scopriamo come va effettuata.
La comunicazione per la cessione del credito o sconto in fattura è in scadenza proprio oggi, 29 aprile. Si tratta di una proroga del termine, che originariamente era previsto per il 16 marzo (e già spostato una prima volta al 7 aprile). La comunicazione in scadenza riguarda le spese sostenute nel 2021 e le rate residue delle spese sostenute nel 2020 sia per quanto riguarda il superbonus 110, sia il resto dei bonus edilizi.
I contribuenti che decidono di non usufruire direttamente della detrazione Irpef in dichiarazione dei redditi e scelgono lo sconto in fattura o la cessione del credito, per la comunicazione all’Agenzia delle Entrate, devono acquisire il visto di conformità e l’asseverazione del rispetto dei requisiti tecnici e della congruità delle spese.
Per la comunicazione della cessione del credito non occorre produrre il visto di conformità e l’attestato di congruità delle spese se gli interventi, eseguiti sulle singole unità immobiliari o sulle parti comuni dell’edificio, sono classificati come attività di edilizia libera o se l’importo dei lavori non supera i 10.000 euro (a eccezione del bonus facciate).
La cessione del credito grazie ai bonus edilizi può essere effettuata al massimo tre volte, ma le due cessioni successive alla prima possono essere fatte soltanto verso soggetti qualificati come banche e intermediari finanziari, società appartenenti a un gruppo bancario o imprese di assicurazione autorizzate a operare in Italia.
La comunicazione della cessione del credito va effettuata online, utilizzando la piattaforma messa a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, indicando se il credito è utilizzato in compensazione o se, invece, si sceglie di cederlo ulteriormente.
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