A seconda di quando si decide di realizzare i lavori edili dipenderà il tipo di bonus casa spettante e la modalità in cui è possibile beneficiarne. A tal proposito, ricordiamo che dopo la proroga ufficiale del superbonus 110% con il via libera definitivo del PNRR, è stato riscritto il calendario del beneficio.
Le nuove date per il bonus 110%
In base al nuovo calendario, il bonus casa 110% spetta per lavori trainanti e trainati effettuati su:
- unità unifamiliari, a fronte di spese sostenute nel periodo 1° luglio 2020 – 30 giugni 2022
- condominio, a fronte di spese sostenute nel periodo 1° luglio 2020 – 31 dicembre 2022
- edifici da 2 a 4 unità abitative a fronte di spese sostenute nel periodo 1° luglio 2020 – 31 dicembre 2022, a condizione che entro il 30 giugno 2022 siano stati completati lavori per il 60% di quelli previsti
- edifici ex IACP a fronte di spese sostenute nel periodo 1° luglio 2020 – 31 dicembre 2023, a condizione che entro il 30 giugno 2023 siano stati completati lavori per il 60% di quelli previsti.
Gli altri bonus casa: c’è proroga annuale
In merito agli altri bonus casa (bonus ristrutturazione, ecobonus, bonus facciate, ecc.) non c’è ancora un arco temporale così lungo. Trattasi, infatti, di bonus che sono oggetto di proroga anno per anno ad opera delle rispettive leggi di bilancio.
Ad oggi ciò che sappiamo è che tali bonus spettano anche per le spese sostenute nel periodo d’imposta 2021 e che a fronte delle spese sostenute nel 2020 e 2021, a differenza degli anni trascorsi, è possibile optare, in luogo della detrazione fiscale, per:
- lo sconto in fattura da parte della stessa impresa che esegue i lavori, la quale poi recupera l’importo nella forma del credito d’imposta da poter utilizzare in compensazione o da poter cedere a terzi (inclusi istituti di credito e finanziari)
- oppure la cessione del credito a terzi, inclusa l’impresa che esegue i lavori ed inclusi istituti di credito e finanziari. Il cessionario (ossia chi riceve il credito) può utilizzarlo in compensazione oppure cederlo ulteriormente.
Anche per le spese da bonus 110% sono ammesse le due predette opzioni.
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