Oggetto:Il legislatore ha riscritto integralmente il comma 8 – bis dell’art. 119. In particolare, è stato previsto che per gli interventi effettuati dai condomini e dalle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte o professione, su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche, la detrazione del 110 per cento potrà essere fatta valere con riferimento alle spese sostenute fino al 31 dicembre 2023.