Detrazioni fiscali, cessione del credito e sconto in fattura; cosa cambia con la Legge di Bilancio 2022? A tracciare un quadro sulla situazione Valeria Erba, presidente ANIT – Associazione Nazionale per l’Isolamento Termico e acustico, nostro gradito Guest Editor per tutto il mese di gennaio
Finalmente il 31 dicembre 2021 è uscita la Legge di Bilancio 2022 n. 234 che regola, all’articolo 1 ai commi dal 28 al 39, i provvedimenti che riguardano gli incentivi fiscali per interventi in edilizia.
Di seguito riportiamo uno schema delle scadenze in funzione dei vari provvedimenti ancora in vigore.
I provvedimenti incentivanti di Ecobonus, Bonus Casa e Sisma Bonus sono stati prorogati senza modifiche procedurali e tecniche fino al 31 dicembre 2024. Questo, ovviamente, risulta molto interessante per la programmazione degli interventi in tempi che permettano di eseguire lavori a regola d’arte.
La stessa cosa purtroppo non è stata fatta per il Bonus Facciata, che sarà ancora in vigore per tutto il 2022 ma con una percentuale di detrazione che passa dal 90% al 60%. Crediamo sia un peccato per il puro restauro di tutti quegli edifici non residenziali, magari storici, che, non potendo accedere al Bonus Casa, non avranno altri incentivi.
Focus sul Superbonus
Il focus più importante resta comunque la riqualificazione energetica e, passando alle scadenze del Superbonus, notiamo alcuni aspetti discutibili. Il fatto di non avere prorogato oltre il 2022 anche la detrazione per gli edifici unifamiliari sembra un’occasione persa. L’Italia è costituita per l’85% di edifici singoli che sicuramente non potranno effettuare lavori di efficientamento energetico nel 2022, e successivamente potranno, al massimo, ricorrere all’Ecobonus. L’Ecobonus, però, non spinge a una riqualificazione profonda, quindi si rischia di avere interventi poco incisivi dal punto di vista ambientale.
Il pregio del Superbonus è che punta a un miglioramento sostanziale (con il doppio salto di classe energetica) e per questo andrebbe promosso maggiormente. Anche nelle scadenze del Superbonus per i condomini il legislatore non ha pensato a questo aspetto, introducendo per il 2024 una percentuale (70%) che si scontra con quella prevista nell’Ecobonus condomini, provvedimento che ha sicuramente meno regole e soprattutto richieste prestazionali minori.
Cessione del credito e sconto in fattura
Oltre alle nuove scadenze per tutti gli incentivi fiscali in edilizia, la Legge di Bilancio 2022 ha introdotto nuove regole legate alla cessione del credito e allo sconto in fattura. Queste opportunità risultano prorogate con le stesse scadenze dei vari provvedimenti, purtroppo però, prima il Decreto Antifrodi (DL 157/2021) e poi la Legge di Bilancio 2022, hanno imposto l’obbligo del visto di conformità e della verifica di congruità delle spese anche per le detrazioni legate a Bonus Casa e Bonus Facciata che prima non lo prevedevano.
Questa indicazione sta provocando non poche difficoltà, soprattutto per i lavori già iniziati prima del 12 novembre 2021, data di entrata in vigore del DL 157/2021. Si pensi, ad esempio, alla fornitura di sistemi schermati per cui è stato fatto un ordine prima del 12 novembre 2021 e magari anche le fatture di acconto, ma i bonifici e la richiesta di cessione del credito o sconto in fattura sono successivi. In questo caso il committente aveva previsto uno sconto del 50% sul prezzo effettivo preventivato. Ma se ora è necessaria la valutazione dei prezzi in base ai prezzari, la spesa detraibile potrebbe essere inferiore all’effettiva spesa preventivata. In questo caso, chi ci perde è solo il povero contribuente che si è visto cambiare le carte in tavola a gioco iniziato.
La Legge di Bilancio 2022 abroga il DL 157/2021, assorbendone le indicazioni ma facendo intendere che il DL 157 /2021 resta valido per tutto il periodo dal 12 novembre 2021 al 31 dicembre 2021.
Le nuove indicazioni che entrano in vigore dal 1 gennaio 2022, riguardo questo tema, prevedono una deroga al rispetto delle disposizioni di cui sopra (sempre per interventi non di efficienza energetica, regolamentati dal DM 6 agosto 2020) nel caso di opere già classificate come attività di edilizia libera , e agli interventi di importo complessivo non superiore a 10.000 euro, eseguiti sulle singole unità immobiliari o sulle parti comuni dell’edificio, fatta eccezione per gli interventi di cui all’articolo 1, comma 219, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bonus Facciata).
Si spera quindi di poter fare affidamento sul fatto che piccoli interventi non debbano prevedere anche la spesa ulteriore del visto di conformità e dell’asseverazione della congruità dei prezzi.
Infine, nella legge di Bilancio 2022 si annuncia l’uscita entro il 9 febbraio 2022 di un nuovo decreto per la verifica delle spese. Ci auspichiamo che tale documento tenga fortemente in conto di tutti gli aumenti dei prezzi che si sono riscontrati negli ultimi anni.
Nel frattempo, restiamo in attesa di eventuali ulteriori chiarimenti del MITE, dell’Agenzia delle Entrate o dell’ENEA.
Ringraziamo Anit per il contributo, continuate a seguirci per i prossimi approfondimenti
a cura di Valeria Erba
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