Con il via libera definitivo del Senato all’approvazione del
disegno di legge di conversione del Decreto Legge n. 17/2022
(Decreto Bollette), arriva la modifica che non ti aspetti al d.P.R.
n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia) e alla definizione di
ristrutturazione edilizia.
La ristrutturazione edilizia
L’attuale versione della definizione di ristrutturazione
edilizia, contenuta all’interno dell’art. 3, comma 1, lettera d)
del Testo Unico Edilizia ha, infatti, creato non poche
problematiche agli interventi di demolizione e ricostruzione di
edifici ricadenti in aree con uno qualsiasi dei vincoli di cui al
D.Lgs. n. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio).
L’ultimo periodo della lettera d), infatti, prevede(va):
«Rimane fermo che, con riferimento agli immobili
sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del
paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004,
n. 42, nonché, fatte salve le previsioni legislative e degli
strumenti urbanistici, a quelli ubicati nelle zone omogenee
A di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2
aprile 1968, n. 1444, o in zone a queste assimilabili in base alla
normativa regionale e ai piani urbanistici comunali, nei
centri e nuclei storici consolidati e negli ulteriori
ambiti di particolare pregio storico e
architettonico, gli interventi di demolizione e
ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o
demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia
soltanto ove siano mantenuti sagoma, prospetti,
sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche
dell’edificio preesistente e non siano previsti incrementi di
volumetria».
Problemi che riguardano praticamente tutti i territori in cui
c’è anche solo uno dei vincoli di cui al Codice dei beni culturali.
In questi territori, infatti, qualsiasi modifica in fase di
ricostruzione faceva fuoriuscire l’intervento dalla definizione di
ristrutturazione edilizia con la conseguenza di non poter accedere
ai bonus edilizi come superbonus, ecobonus e sismabonus.
La modifica nel decreto Bollette
L’art. 28, comma 5 aggiunto al disegno di legge di conversione
del Decreto Bollette interviene su due articoli del Testo Unico
Edilizia:
- l’art. 3 sulla definizione degli interventi edilizi;
- l’art. 10 relativo agli interventi subordinati a permesso di
costruire.
Entrando nel dettaglio, viene aggiunta nell’ultimo periodo della
lettera d), comma 1, art. 3, del d.P.R. n. 380 del 2001
un’eccezione alla regola che non vuole modifiche in fase di
ricostruzione di immobili sottoposti a tutela ai sensi del D.Lgs.
n. 42/2004. Vanno esclusi da questa regola gli edifici situati in
aree tutelate ai sensi dell’articolo 142 del Codice dei beni
culturali. Resta ferma la regola per tutti gli altri vincoli
stabiliti dal D.Lgs. n. 42/2004.
Nella stessa direzione è anche la modifica all’art. 10, comma 1,
lettera c) del testo unico edilizia, in cui è previsto l’utilizzo
del permesso di costruire per gli interventi di ristrutturazione
edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte
diverso dal precedente, nei casi in cui comportino anche modifiche
della volumetria complessiva degli edifici ovvero che,
limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A,
comportino mutamenti della destinazione d’uso, nonché gli
interventi che comportino modificazioni della sagoma o della
volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti di immobili
sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del
paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
In questa lettera sono aggiunte alla fine le parole « , e,
inoltre, gli interventi di ristrutturazione edilizia che comportino
la demolizione e ricostruzione di edifici situati in aree tutelate
ai sensi dell’articolo 142 del medesimo codice di cui al decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, o il ripristino di edifici,
crollati o demoliti, situati nelle medesime aree, in entrambi i
casi ove siano previste modifiche della sagoma o dei prospetti o
del sedime o delle caratteristiche planivolumetriche e tipologiche
dell’edificio preesistente oppure siano previsti incrementi di
volumetria».
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