Un soggetto Ires può usufruire del bonus facciate tramite cessione del credito d’imposta anche qualora realizzi una perdita fiscale nel periodo di imposta in cui le spese sono sostenute.
Questa è la risposta fornita dall’Agenzia delle entrate, direzione regionale della Lombardia, con risposta a interpello n. 904-2444/2021. L’interpello era stato presentato il 13 luglio scorso da un’associazione riconosciuta che svolge attività di educazione e formazione tramite l’erogazione di servizi scolastici e la gestione di scuole paritarie, soggetta a Ires ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera b) del Tuir.
Nel quesito sottoposto al vaglio dell’Agenzia, l’istante fa presente che intende eseguire lavori di manutenzione sulle facciate dell’immobile dove è svolta l’attività scolastica, che possiede in usufrutto, avvantaggiandosi del beneficio fiscale di cui all’art. 1, commi 219-224, legge 160/2019 (c.d. bonus facciate) mediante la cessione del credito d’imposta a un istituto di credito, secondo quanto previsto dall’articolo 121, commi 1, lettera b) e 2, lettera d), del dl 34/2020 (c.d. decreto rilancio).
Il dubbio nasce dal fatto che nel periodo d’imposta 2021/2022 (l’esercizio sociale dell’associazione è a cavallo, dal 1° settembre al 31 agosto di ogni anno) in cui le spese saranno sostenute è prevista una perdita fiscale.
A giudizio dell’associazione, l’opzione per la cessione del credito d’imposta corrispondente al bonus facciate dovrebbe essere riconosciuta anche in assenza di un risultato imponibile. L’articolo 121, comma 1, lettera b) del dl 34/2020 non sembra infatti subordinare l’opzione per la cessione del credito alla presenza di un risultato imponibile in capo al contribuente. L’istante evidenzia, inoltre, come la ratio della norma che estende al bonus facciate la possibilità di cessione del credito d’imposta (oppure lo sconto in fattura) sia proprio quella di consentire il beneficio fiscale anche ai soggetti che, in possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi, non abbiano, in tutto o in parte, capienza per beneficiare della detrazione.
L’Agenzia concorda con la soluzione prospettata dal contribuente richiamando precedenti documenti di prassi, confermando inoltre che, in linea con quanto precisato nella circolare n. 2 del 2020 (paragrafo 3), la detrazione si riferisce alle spese sostenute nel 2020 e nel 2021 ovvero, per i soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, nei periodi d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2020 e del 31 dicembre 2021.
A conforto delle proprie conclusioni, l’Agenzia fa riferimento alla circolare n. 24 del 2020 (paragrafo 1.2), nella quale, seppur in tema di superbonus, è stato precisato che non possono fruire della detrazione d’imposta, né esercitare l’opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito d’imposta, solamente i soggetti che non possiedono redditi imponibili ovvero non sono soggetti ad imposta (è il caso degli Oicr, mobiliari e immobiliari, che, pur rientrando nel novero dei soggetti Ires, ai sensi dell’articolo 73 comma 1, lettera c), del Tuir, sono esenti dall’imposta, cfr. anche risposta 372/2021).
L’Agenzia menziona inoltre la circolare 7/2021, nella quale è stato chiarito che la possibilità di esercitare le opzioni previste dall’articolo 121, comma 1, del dl 34/2020 in relazione al bonus facciate riguarda tutti i potenziali beneficiari della detrazione, compresi coloro che, in concreto, non potrebbero fruirne in quanto non sono tenuti al versamento dell’imposta».
Nella risposta vengono infine richiamate precedenti risposte relative ad analoghe fattispecie nelle quali sia la detrazione che le correlate opzioni sono state disconosciute dall’Agenzia. In particolare, sono indicate la risposta 397/2020, relativa agli enti pubblici territoriali esenti da Ires, ai sensi dell’articolo 74 del Tuir, le risposte 253/2021 e 517/2021, relative alle cooperative sociali di produzione e lavoro esenti da Ires, ai sensi dell’articolo 11, comma 1, del dpr 601/1973 e la risposta 415/2021, relativa a una società veicolo di appoggio nell’ambito di una cartolarizzazione immobiliare (ReoCo), ai sensi dell’articolo 7.1 della legge 130/1999, per la quale la presenza del vincolo di destinazione dei patrimoni «segregati» esclude il possesso di un reddito rilevante ai fini tributari, ai sensi dell’articolo 83 del Tuir.
Alessandro Saini
e Francesco Migliarese
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