Alla domanda ha risposto la circolare n. 13 del 13 giugno 2024 che ha precisato che la plusvalenza è tassabile anche nel caso che i lavori siano stati eseguiti nel condominio e non nell’unità venduta.
Recita infatti la circolare che “ non rileva la tipologia d’interventi (trainanti o trainati) effettuati in relazione all’immobile oggetto di cessione; in altri termini, non occorre, ai fini della verifica della sussistenza del presupposto impositivo ….., che sulla singola unità immobiliare siano stati effettuati anche interventi trainati, ma è sufficiente la circostanza che siano stati effettuati interventi ammessi al Superbonus sulle parti comuni dell’edificio di cui fa parte l’unità immobiliare ceduta a titolo oneroso.”
Ricordiamo che dal 1 gennaio 2024 per determinare la plusvalenza in caso di cessione di un immobile che ha beneficiato del Superbonus 110%, è necessario tenere conto delle nuove disposizioni introdotte dalla Legge di Bilancio 2024.
Se l’immobile viene venduto entro 10
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