Il Decreto Sostegni-ter ha prorogato al 29/4/2022 il termine entro cui comunicare le opzioni di sconto sul corrispettivo o cessione del credito, relativamente alle spese sostenute nel 2021 e alle rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2020.
I termini ordinari per comunicare le opzioni per interventi edilizi
Facendo un passo indietro, il termine ultimo entro cui comunicare l’esercizio delle opzioni per interventi edilizi era stato inizialmente stabilito il 16 marzo “dell’anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese che danno diritto alla detrazione”.
La proroga per il 2022
Tuttavia, il provvedimento dell’D.L. n. 4 del 27 gennaio 2022.
I soggetti interessati da questa ulteriore proroga sono coloro che nel corso dello scorso anno hanno effettuato spese per interventi realizzati sia su unità immobiliari sia su parti comuni degli edifici e che intendono optare per la cessione/sconto con riguardo ai seguenti interventi:
- Ecobonus (art. 14 del DL 63/2013), compresi quelli per i quali spetta il superbonus del 110% ai sensi dell’art. 119 commi 1 e 2 del DL 34/2020;
- Sismabonus (art. 16 commi da 1-bis a 1-septies del DL 63/2013), compresi quelli interessati dal superbonus;
- Recupero del patrimonio edilizio (art. 16-bis comma 1 lett. a), b) e d) del TUIR.
Nello specifico, gli interventi volti a eliminare le barriere architettoniche previsti dalla lettera e), rientrano tra gli interventi “optabili” in quanto interventi di manutenzione straordinaria o quando spetta la detrazione del 110% per effetto del superbonus;
- installazione di impianti fotovoltaici (art. 16-bis comma 1 lett. h) del TUIR, compresi quelli agevolati dal superbonus;
- bonus facciate, compresi gli interventi che riguardano esclusivamente la pulitura o tinteggiatura esterna;
- installazione di colonnine di ricarica veicoli elettrici (art. 16-ter del DL 63/2013), compresi interessati dal superbonus.
Nel caso in cui entro il 29.04.2022 la comunicazione non venga presentata correttamente o venga omessa completamente, l’opzione di cessione/sconto non è efficace nei confronti dell’Amministrazione Finanziaria.
Gli effetti sulla dichiarazione precompilata
Questo ulteriore differimento ha reso necessario differire al 23.05.2022 (ex 30.04.2022) il termine entro cui l’Agenzia delle Entrate deve rendere disponibili telematicamente i modelli 730/2022 e il modello Redditi PF 2022 (comma 2 dell’art. 10-quater del DL 4/2022).
Considerando che nelle dichiarazioni precompilate confluiscono anche i dati riguardanti i bonus edilizi, anche i soggetti privati sono stati interessati da questa proroga.
L’Agenzia delle Entrate infatti, tramite le informazioni contenute nell’Anagrafe tributaria, dati di terzi e quelli contenuti nelle ultime CU, deve rendere consultabili sempre entro il 23.05.2022, per i titolari di redditi di lavoro dipendente e altri redditi assimilati, le dichiarazioni precompilate.
I contribuenti possono accedere alle loro aree riservate sul sito dell’Agenzia delle Entrate per visualizzare i modelli dichiarativi tramite SPID, CIE, CNS o per i per i cittadini residenti all’estero non in possesso di un documento di riconoscimento italiano, tramite PIN dispositivo rilasciato dall’INPS.
L’Agenzia delle Entrate comunicherà in un secondo momento la data dalla quale i contribuenti potranno modificare i dati presenti nelle precompilate.
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A cura di Alberto De Stefani
Venerdì 8 aprile 2022
Questo intervento è tratto dalla circolare settimanale di CommercialistaTelematico…
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