L’art. 65 comma 2
lettera d) del D.Lgs. n. 36/2023 (Codice dei contratti), come il
precedente art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016, indica tra gli operatori
economici che possono partecipare alle procedure di affidamento dei
contratti pubblici i “consorzi stabili”.
Tali soggetti comprovano i requisiti di partecipazione in modo
peculiare rispetto agli altri operatori.
I consorzi stabili e il c.d. “cumulo alla rinfusa”
I consorzi stabili sono soggetti giuridici formati da non meno
di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi
deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel
settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, per
un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal
fine una stabile comune struttura di impresa.
Con riguardo alla qualificazione in gara dei consorzi, rileva
l’istituto del c.d. “cumulo alla rinfusa”, ovvero la possibilità
per il consorzio di utilizzare tanto i requisiti maturati in
proprio, tanto quelli delle imprese consorziate.
Si tenga però conto che,
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