Indice degli argomenti:
Il Superbonus 110% ha introdotto un innalzamento della quota di detrazioni fiscali già prevista dall’Ecobonus 65% per gli interventi di efficientamento energetico. Attualmente la misura è stata prorogata solo a giugno 2022 (tranne che per i condomini con scadenza al 31/12/22 e per gli IACP, al 30 giugno 2023), nonostante la proposta di estendere ulteriormente il periodo di applicabilità.
Per poter beneficiare della maxi detrazione è necessario rispettare alcuni importanti requisiti, tra cui l’esecuzione di almeno uno degli interventi definiti trainanti e il salto di due classi energetiche. Inoltre, il Superbonus può essere applicato solo per gli edifici residenziali, sia per unità immobiliari unifamiliari, che nei condomini.
Tra le possibili opere detraibili, soddisfatti i requisiti iniziali, ci sono anche gli impianti per il raffrescamento, anche se i condizionatori non sono esplicitamente citati nell’elenco degli interventi ammessi.
Interventi trainanti necessari per detrarre i climatizzatori
Per poter detrarre più interventi di efficientamento energetico, tra cui appunto la sostituzione del condizionatore, il primo e fondamentale passo è l’esecuzione di uno degli interventi trainanti, che nello specifico potrebbe essere la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con altre soluzioni impiantistiche centralizzate.
Così facendo, si prevede fondamentalmente la sostituzione del generatore, con un impianto in grado di soddisfare sia la domanda climatizzazione invernale, che quella estiva. Dopo di che si possono abbinare ulteriori interventi per l’efficienza energetica, tutti detraibili con la stessa percentuale.
Vediamo, ora, quali sono le soluzioni impiantistiche per il raffrescamento, detraibili con il Superbonus 110%.
Climatizzatore con inverter e accesso al Superbonus 110%
Anche se non sono effettivamente esplicitati, si considerano ammessi gli interventi per l’acquisto e l’installazione di sistemi di raffrescamento (rispettando i requisiti prima citati) in quanto il DL 34/2020 specifica che la detrazione già prevista per gli interventi di efficienza energetica viene elevata, appunto, al 110%.
Per comprendere quali impianti possano effettivamente essere detratti, è importante sapere che il D.Lgs 48/2020 definisce un impianto termico come “impianto tecnologico fisso destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria”.
In questa definizione, rientrano anche i climatizzatori, ma sono esclusi ad esempio tutti i sistemi portatili. La sostituzione dei condizionatori viene allora agevolata, purché si installino sistemi di elevata classe energetica.
Ad esempio, se si decide di sostituire il vecchio condizionatore e di installare un climatizzatore in classe A++ con tecnologia inverter, eventualmente anche a supporto del sistema di riscaldamento principale, lo si deve considerare un intervento trainato detraibile. Rispetta, infatti, tutti i requisiti richiesti, in quanto è fisso, rientra nella definizione di impianto termico e migliora l’efficienza energetica dell’abitazione. Attenzione, però, al fatto che si è parlato di sostituzione di condizionatori perché lo stesso intervento, ma eseguito per una nuova installazione, non è ammesso.
Raffrescare con un sistema radiante a pavimento, parete o soffitto
Gli impianti radianti sono ottime soluzioni per distribuire il calore nella propria abitazione in modo efficiente ed efficace. Sono sistemi che lavorano a basse temperature e, per questo, devono essere combinati almeno con una nuova caldaia a condensazione o con una pompa di calore.
Come nel caso precedente, se si esegue l’intervento trainante che prevede la sostituzione del generatore termico con un nuovo e più efficiente impianto per la climatizzazione, anche la realizzazione del sistema radiante è detraibile al 110%.
Si tratta di una soluzione interessante in quanto, senza dover installare alcun ulteriore impianto, è possibile combinare in un unico terminale sia la funzione di riscaldamento, che quella di raffrescamento. Anche i sistemi radianti rientrano nella definizione di impianto termico vista in precedenza e possono essere considerati come parte integrante dell’intervento trainante.
Le spese detraibili, inoltre, sono tutte quelle funzionali alla realizzazione dell’intervento e sono incluse opere come la demolizione del pavimento esistente o la posa in opera della successiva finitura. È sempre un tecnico abilitato ad individuare e definire queste voci di spesa.
Ecobonus, ristrutturazione e mobili
In tutti quei casi in cui non è possibile accedere al Superbonus per l’installazione del condizionatore, è comunque possibile detrarre parte della spesa sostenuta, ricorrendo ad altri bonus, come l’Ecobonus o il Bonus ristrutturazione.
Supponendo, ad esempio, che non si esegua un intervento trainante o che non si riescano a migliorare le prestazioni energetiche di due classi, la sostituzione del condizionatore con una tecnologia più efficiente beneficia comunque dell’Ecobonus 65%. Lo stesso vale nel caso in cui la sostituzione del condizionatore avvenga in un contesto di ristrutturazione edilizia, con interventi detraibili al 50%, più la possibilità di godere dell’IVA agevolata al 10%. Infine, se si sono eseguiti dei lavori di ristrutturazione, è possibile portare in detrazione anche l’acquisto di un nuovo condizionatore, grazie al Bonus Mobili al 50%.
Consiglia questo approfondimento ai tuoi amici
Commenta questo approfondimento
Link all’articolo Originale tutti i diritti appartengono alla fonte.