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La superficie vincola il superbonus – ItaliaOggi.it – Italia Oggi

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È possibile fruire della detrazione maggiorata del 110%, in presenza di ogni altro requisito e nel rispetto degli adempimenti prescritti, soltanto se la superficie complessiva delle unità immobiliari destinate a residenza ricomprese nell’edificio risulti superiore al 50%, in presenza di edificio misto con un unico proprietario. Resta esclusa, invece, la possibilità di beneficiare del superbonus per le spese relative ad interventi «trainati» realizzati sulle singole unità non residenziali.

Queste le indicazioni fornite con una recente risposta (n. 397/2021), fornita dall’Agenzia delle entrate sulla disciplina relativa alla detrazione del 110%, fruibile per gli interventi antisismici, di cui all’art. 119 del dl 34/2020 convertito con modifiche nella legge 77/2020 che, peraltro, rettifica parzialmente una risposta del 9 aprile scorso (n. 231).

La fattispecie riguarda gli interventi di miglioramento sismico su sei unità immobiliari di proprietà di un’unica persona (due unità abitative e relative pertinenze e due unità immobiliari ad uso deposito non costituenti pertinenze di unità abitative), facenti parte di un unico fabbricato, «funzionalmente indipendenti» e con almeno un «accesso autonomo» dall’esterno.

La contribuente istante, infatti, ha rappresentato di essere proprietaria di un fabbricato composto da due appartamenti censiti in catasto in categoria, rispettivamente, A/3 e A/4, un locale destinato ad autorimessa, censito in categoria C/6 e un locale, adibito a magazzino, censito in categoria C/2 e di voler eseguire interventi di miglioramento sismico, con consolidamento e/o rifacimento della copertura, dei solai, sottofondazioni ed eventuali rinforni sulle murature, fruendo della detrazione maggiorata del 110%.

Si ricorda, innanzitutto, che con una precedente risposta (n. 231/2021) l’Agenzia delle entrate aveva precisato, su una fattispecie similare, che con riferimento alle sole unità immobiliari a uso residenziale e relative pertinenze è possibile accedere al superbonus con un ammontare massimo di spesa ammessa alla detrazione pari a 96 mila euro, riferito al singolo immobile e alle sue pertinenze unitariamente considerate, anche se accatastate separatamente e che, relativamente ai due locali deposito e/o magazzino (classe C/2), non costituenti pertinenze delle unità abitative, trattandosi di unità immobiliari non residenziali, non era possibile accedere al 110%, rendendosi applicabili le agevolazioni ordinarie, di cui all’art. 16 del dl 63/2013 (circ. 19/E/2020).

L’Agenzia delle entrate, richiama le disposizioni vigenti e i recenti documenti di prassi (circ. 24/E/2020 e 30/E/2020), tenendo conto delle modifiche intervenute anche con la recente legge di bilancio (legge 178/2020) e torna sui propri passi, sebbene parzialmente, precisando con la risposta in commento (n. 397/2021) che nella situazione indicata risulta rilevante quanto indicato dalla lett. a), comma 9 dell’art. 119 del dl 34/2020, ai sensi della quale sono ammessi al 110% anche gli edifici composti da due a quattro unità immobiliari, distintamente accatastate, posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche. In tal caso, i detti soggetti possono usufruire del 110% per gli interventi realizzati su un numero massimo di quattro unità immobiliari, fermo restando il riconoscimento delle detrazioni per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell’edificio e, ai fini del computo delle unità immobiliari, le pertinenze non devono essere considerate autonomamente, anche se distintamente accatastate (risposta all’interrogazione parlamentare 29/04/2021 n. 5-05839). La conseguenza, quindi, è che risulta possibile fruire del superbonus del 110%, fermi restando tutti gli altri requisiti, soltanto se la superficie complessiva delle unità immobiliari destinate a residenza, ricomprese nell’edificio, risulta essere superiore al 50%, mentre non è possibile usufruire di tale misura per le spese relative ad interventi «trainati» realizzati sulle singole unità non residenziali.

Quindi, conclude l’Agenzia delle entrate, nel caso di specie, fermo restando il rispetto di ogni altra condizione richiesta dalla disciplina in commento e di ogni adempimento prescritto, l’unico proprietario dell’edificio può accedere alla detrazione maggiorata del 110% per le opere di intervento sismico, con il limite massimo di 96 mila euro moltiplicato per le sei unità immobiliari che compongono l’edificio, nel presupposto che le unità immobiliari, su cui vengono effettuati gli interventi, siano parte del medesimo corpo di fabbrica.

© Riproduzione riservata

Source: italiaoggi.it

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