Il condominio, provvisto di concessione edilizia e titolo abilitativo, costruito in difformità al processo originario, quindi con abuso insanabile, può accedere al superbonus del 110%. E le spese per l’installazione di un montascale rientrano tra gli interventi agevolabili, sempre con detrazione maggiorata, in quanto finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche.
Con specifica interrogazione parlamentare n. 5-06630 (si veda ItaliaOggi del 16/9/21), gli onorevoli interroganti hanno sottoposto al ministero dell’economia e delle finanze alcuni quesiti su alcuni dubbi relativi alla fruizione del superbonus del 110%, di cui all’art. 119 del dl 34/2020. I chiarimenti richiesti riguardano, preliminarmente e con invito ad aggiornare la sezione dell’Agenzia delle entrate per la risposta ai quesiti (Faq), la problematica dei montacarichi ovvero se tali strumenti possono essere equiparati agli ascensori ai fini dell’applicazione del superbonus e, in secondo luogo, se è possibile accedere al 110% in presenza di un condominio provvisto di concessione edilizia e di titolo abilitativo ma costruito, però, in difformità del progetto originario, insanabile dal punto di vista urbanistico ma reso alienabile con il ravvedimento dei condòmini dopo l’esecuzione del pagamento della sanzione disposta dal comune competente, ai sensi dell’art. 206-bis della legge regionale Toscana n. 65/2014, che prescrive la sanzione pecuniaria pari al doppio del costo di produzione, come stabilito dalla legge 392/1978. In aggiunta, si riteneva utile chiarire se nei massimali di spesa, previsti per l’installazione dei pannelli solari, possono essere ricomprese anche le sonde geotermiche e si chiedeva se, in caso di demolizione e ricostruzione di un immobile un soggetto comproprietario (al 50%) che ha già utilizzato l’agevolazione del 110% per la riqualificazione energetica di un ulteriore immobile (ovvero se l’altro proprietario al 50%) può cumulare l’agevolazione, al fine di non perdere la possibile fruizione del beneficio.
Partendo da questo ultimo dubbio, nella risposta è stato precisato che il comma 10 dell’art. 119 del dl 34/2020 prevede che il 110% può essere fruito dalle persone fisiche su un numero massimo di due unità ma che tale limitazione non opera, al contrario, con riguardo alle spese destinate al risparmio energetico sostenute per gli interventi sulle parti comuni; la predetta agevolazione non è correlata agli immobili oggetto degli interventi ma ai contribuenti interessati alla agevolazione. La conseguenza è che il privato, che ha utilizzato l’agevolazione per la riqualificazione energetica di due immobili, non può fruire del 110% con riferimento agli interventi di riqualificazione energetica realizzati su un altro immobile di cui risulta comproprietario mentre l’altro comproprietario può fruire del 110% con riferimento alle spese sostenute, qualora non abbia, a sua volta, già fruito dell’agevolazione per l’efficientamento energetico su altre due unità immobiliari. Con riferimento alla problematica del montacarichi è stato precisato che l’installazione beneficia del 110%, ai sensi dei commi 2 e 4 dell’art. 119 del dl 34/2020, giacché le citate disposizioni richiamano la lett. e), comma 1 dell’art. 16-bis del dpr 917/1986 (Tuir) con l’indicazione anche di quelli destinati alla eliminazione delle barriere architettoniche. Per la situazione del condominio costruito in difformità dal progetto originario, insanabile da un punto di vista urbanistico, ma reso alienabile con il ravvedimento dei condomini dopo aver pagato la relativa sanzione, si conferma la fruibilità del 110%, in quanto la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), necessaria alla realizzazione degli interventi superbonus, non richiede l’attestazione dello stato legittimo dell’immobile, di cui all’art. 9-bis del dpr 380/2001 (Teso Unico Edilizia), ai sensi del comma 13-ter, come recentemente novellato, dell’art. 119 del dl 34/2020. In merito al chiarimento delle soglie di spesa previste per l’installazione dei pannelli solari è stato chiarito che possono essere ricomprese anche le spese per le sonde geotermiche, evidenziando che tra gli interventi trainanti, che fruiscono del 110%, rientrano anche quelli di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati dotati di pompe di calore e sistemi ibridi assemblati in fabbrica con sonde geotermiche ed eventualmente abbinati all’impianti fotovoltaici. Infine, è stata preannunciata una circolare, di prossima emanazione, alla quale starebbe attualmente lavorando l’Agenzia delle Entrate.
Source: italiaoggi.it
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