È illegittimo l’atto di contestazione dell’Agenzia delle entrate che disconosce i benefici fiscali legati a interventi per sisma bonus con riduzione di due o più classi di rischio, quando è stato raggiunto lo scopo che la normativa che ha introdotto l’agevolazione si prefiggeva, indipendentemente dal contestuale deposito dell’asseverazione della classe di rischio alla Segnalazione Certificata Inizio Attività (c.d. SCIA).
Ad affermare tale principio è la Corte di Giustizia Tributaria di Forlì con sentenza n. 136/2024, depositata lo scorso 9.10.2024 (Presidente Roberto Roccari, Relatore Valerio Mengozzi).
La pronuncia trae origine da una comunicazione di irregolarità, a seguito di controllo formale ex articolo 36-ter, D.P.R. 600/1973, notificata ad un contribuente, persona fisica, che ha beneficiato delle detrazioni fiscali spettanti per interventi di miglioramento sismico degli edifici (c.d. Sisma bonus).
Nel caso di specie, l’intervento ha avuto
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