Con il decreto 14 febbraio 2022, Ministero della Transizione ecologica, sono stati individuati i massimali di spesa ossia il nuovo prezzario da considerare ai fini della detrazione per gli interventi di risparmio energetico ossia per i vari bonus casa che ammettono tali tipo di lavori. Dunque, i nuovi costi specifici dovranno essere utilizzati per stilare il computo metrico dei lavori ai fini dell’asseverazione della congruità dei prezzi. Il tutto finalizzato alle opzioni di sconto in fattura e cessione del credito.
I nuovi massimali si applicano agli interventi di risparmio energetico superbonus 110% e nei casi di cessione del credito e sconto in fattura, all’ecobonus “ordinario”, bonus ristrutturazione 50% e bonus facciate, se influenti dal punto di vista termico.
Il nuovo prezziamo Mi.Te.
I costi specifici adottati con il decreto 14 febbraio 2022, riguardano i seguenti interventi di risparmio energetico superbonus e non:
- interventi di riqualificazione energetica;
- strutture opache orizzontali: isolamento coperture;
- strutture opache orizzontali: isolamento pavimenti;
- strutture opache verticali: isolamento pareti perimetrali;
- sostituzione di chiusure trasparenti, comprensive di infissi;
- installazione di sistemi di schermatura solari e/o ombreggiamenti mobili comprensivi di eventuali meccanismi di automatici di regolazione;impianti di riscaldamento con caldaie ad acqua a
- condensazione e/o generatori di aria calda a condensazione;
- impianti con micro-cogeneratori;
- impianti con pompe di calore;
- impianti con sistemi ibridi;
- impianti con generatori di calore alimentati a biomasse combustibili;
- impianti di produzione di acqua calda sanitaria con scaldacqua a pompa di calore;
- impianto fotovoltaico;
- sistema di accumulo dell’energia elettrica;
- infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici.
Attenzione, i nuovo massimali di costo sono inseriti nell’allegato A dello stesso decreto di nuova approvazione. Con tale ultimo allegato è sostituito l’allegato I del decreto requisiti-6 agosto 2020.
Se si superano i massimali di spesa
Cosa succede se si superano i massimali di spesa indicati nel decreto per i vari bonus casa?
Ebbene, per rispondere a tale domanda, bisogna partire dall’assunto che il fatto che siano cambiati i massimali di spesa agevolabili, non vuol dire che sia cambiata anche la detrazione fiscale max ammessa per ogni singolo intervento. Infatti, i limiti di detrazione rimangono quelli vecchi.
Ad esempio, per gli interventi di isolamento termico dell’edificio, la detrazione superbonus 110, e’ calcolata su un ammontare complessivo delle spese:
- non superiore a euro 50.000 per gli edifici unifamiliari o per le unita’ immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o piu’ accessi autonomi dall’estern
- a euro 40.000 moltiplicati per il numero delle unita’ immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da due a otto unita’ immobiliar
- 30.000 moltiplicati per il numero delle unita’ immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da piu’ di otto unita’ immobiliari.
Da qui, se si superano i limiti di detrazione, sarà il contribuente ad essere tenuto a pagare le spese non coperte dall’agevolazione.
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