Lavori fino a 10.000 euro, esonero dal visto di conformità tenuto conto dell’intervento complessivo. Le modalità di calcolo del limite sono uno dei punti affrontati dall’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 19/E/2022. Non conta la spesa sostenuta dal singolo beneficiario, anche in caso di interventi in condominio, ma il valore totale delle opere.
Lavori fino a 10.000 euro, per l’esonero dal visto di conformità si considera l’intervento complessivo.
Ai fini del calcolo del limite previsto dalla Legge di Bilancio 2022 per i lavori eseguiti su abitazioni singole o condominio bisognerà far riferimento al valore dei lavori agevolabili ai quali si riferisce il titolo abilitativo.
Non conta il numero di beneficiari della detrazione e, se nello stesso intervento sono compresi anche lavori in edilizia libera, esonerati dal visto di conformità a prescindere dalla spesa, bisognerà considerare anche l’importo di questi ultimi.
Sono questi alcuni degli aspetti chiariti dall’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 19/E/2022, vademecum sulle ultime novità relative al superbonus e ai bonus casa.
Lavori fino a 10.000 euro, per l’esonero dal visto di conformità conta l’intervento complessivo
Il comma 1-ter, lettera b) dell’articolo 121 del Decreto Rilancio prevede l’esonero dall’apposizione del visto di conformità per le opere in edilizia libera e per i lavori di importo complessivo non superiore a 10.000 euro, sia in caso di interventi su unità singole che su parti comuni del condominio.
Un’esclusione introdotta con decorrenza dal 12 novembre a seguito della stretta prevista in materia di cessione del credito dal decreto legge n. 157/2021, poi trasfuso nella Legge di Bilancio 2022, anche per i bonus casa diversi dal superbonus.
L’esonero dal visto di conformità riguarda quindi i lavori minori rientranti nell’ambito dell’edilizia libera, a prescindere dall’importo, e gli altri interventi di importo complessivo non superiore a 10.000 euro, ad eccezione di quelli rientranti nel bonus facciate.
Con la circolare n. 19/E del 27 maggio 2022, l’Agenzia delle Entrate è tornata su un aspetto centrale per l’accesso alla semplificazione delle procedure d’accesso ai bonus casa, specificando come calcolare il limite di 10.000 euro.
Ai fini dell’esonero dal visto di conformità, bisognerà considerare il valore dei lavori agevolabili ai quali si riferisce il titolo abilitativo. Un calcolo che quindi abbraccia l’intervento complessivo, anche qualora includa ad esempio lavori in edilizia libera.
Lavori fino a 10.000 euro, nel calcolo l’importo dei lavori previsti dal titolo abilitativo
Non sarà quindi possibile tener presente il singolo intervento, ma così come specificato dall’Agenzia delle Entrate ai fini della verifica del limite di 10.000 euro sarà necessario considerare:
“tutte le spese agevolabili riferite agli interventi oggetto del titolo abilitativo, in relazione alla medesima unità immobiliare, a prescindere da quanti sono i beneficiari della detrazione.”
È quindi il valore dell’intervento da realizzare sull’immobile, e non della quota di spesa imputata al singolo beneficiario, a determinare quando si applica o meno l’esonero dal visto di conformità.
Valutazione complessiva anche per i lavori sulle parti comuni: ai fini dell’esonero va considerato tutto l’importo agevolabile e non la parte di spesa imputata al singolo condomino.
Se nell’ambito dell’intervento rientrante nel titolo abilitativo sono effettuati anche lavori in edilizia libera necessari per il completamento dello stesso, anche questi rientreranno nel valore dei 10.000 euro. Non conta neppure la circostanza che gli interventi siano realizzati in periodi d’imposta differenti.
Visto di conformità per i bonus edilizi ordinari, l’ambito temporale di applicazione
Si applica alle spese sostenute dal 12 novembre l’obbligo esteso di apposizione del visto di conformità ai fini della cessione dei bonus casa diversi dal superbonus ma, come già evidenziato dalla circolare n. 16/E del 2021, al netto dei lavori in edilizia libera e fino a 10.000 euro sono esonerati:
“quei contribuenti che, in relazione ad una fattura di un fornitore, abbiano assolto il relativo pagamento a loro carico e stipulato l’accordo per la cessione del credito o per lo sconto in fattura, mediante la relativa annotazione, anteriormente al 12 novembre 2021.”
Due quindi le ipotesi possibili, sulle quali torna la circolare n. 19/E/2022:
- se prima del 12 novembre 2021 è stata sostenuta la spesa e stipulato l’accordo per la cessione del credito o per lo sconto in fattura, mediante la relativa annotazione, a prescindere dalla data della trasmissione della comunicazione l’obbligo di visto e asseverazione non sussiste per i Bonus diversi dal Superbonus;
- se la spesa è stata sostenuta dal 12 novembre 2021, a prescindere dalla data di conclusione dell’accordo e di trasmissione della comunicazione l’obbligo di visto e asseverazione non sussiste per i Bonus diversi dal Superbonus se si tratta di interventi di edilizia libera o di importo complessivo non superiore a 10.000 euro, fatta eccezione per gli interventi ammessi al Bonus facciate.
Due specifiche situazioni che vanno venir meno l’obbligo di rivolgersi ad un professionista. In tutti gli altri casi, ottenere il visto di conformità rappresenta il lasciapassare per la fruizione delle detrazioni mediante cessione del credito.
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