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Con la risposta n. 26/2025, l’Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti in merito all’esercizio delle opzioni per lo sconto in fattura e la cessione del credito d’imposta per i lavori agevolati da Superbonus dopo il 30 marzo 2024, data di entrata in vigore del D.L. 39/2024.
Come noto, il D.L. 39/2024 ha introdotto un ulteriore blocco a quello già previsto dal D.L 11/2023 stabilendo come condizioni necessarie per continuare a usufruire di sconto in fattura o cessione del credito dopo tale termine:
- aver presentato CILAS, titolo abilitativo o delibera assembleare entro il 16 febbraio 2023;
- aver sostenute spese, documentate da fattura, per lavori già effettuati entro il 30 marzo 2024.
Nel caso analizzato dall’Agenzia delle Entrate, un contribuente chiede se tali condizioni possano ritenersi soddisfatte se, al 30 marzo 2024, non esistono fatture dirette tra General Contractor e Condominio, ma
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