Superbonus 110 per cento, le cooperative di abitazione a proprietà indivisa beneficiano dell’agevolazione con modalità diverse a seconda che le unità abitative siano assegnate in godimento esclusivamente ai soci o anche a terzi. Lo chiariscono le risposte ad interpello numero 430 e 431 del 23 giugno 2021 dell’Agenzia delle Entrate.
Con le risposte ad interpello n. 430 e n. 431, entrambe pubblicate il 23 giugno 2021, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito le modalità di fruizione del Superbonus del 110 per cento nel caso di interventi posti in essere da cooperative di abitazione a proprietà indivisa.
Sebbene tali cooperative risultino ammesse al beneficio fiscale, le modalità di fruizione del bonus sono differenti a seconda che le unità abitative di cui si compone l’immobile vengano assegnate in godimento esclusivamente ai soci o anche a terzi.
Con le risposte in commento l’Agenzia delle Entrate ha chiarito tale aspetto precisando inoltre che, nel caso in cui sul medesimo immobili siano effettuati interventi diversi riferiti a più agevolazioni, è necessario che la cooperativa contabilizzi separatamente le spese relative, fermo restando il rispetto degli adempimenti specificamente previsti in relazione a ciascuna detrazione.
Il Superbonus
Le risposte ad interpello n. 430 e 431 affrontano entrambe il tema delle nuove disposizioni che disciplinano la detrazione delle spese sostenute, a fronte degli specifici interventi, finalizzati alla efficienza energetica (incluso l’installazione di impianti fotovoltaici e le infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici) nonché al consolidamento statico o alla riduzione del rischio sismico degli edifici (cd. Superbonus).
La detrazione, spettante nella misura del 110 per cento delle spese sostenute, è ripartita in 5 quote annuali di pari importo. Nella versione originale della norma le spese detraibili erano esclusivamente quelle sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021.
A seguito delle modifiche introdotte dalla legge di bilancio 2021 il Superbonus si applica alle spese sostenute fino al 30 giugno 2022 e, per la parte di spesa sostenuta nell’anno 2022, la detrazione è ripartita in quattro quote annuali di pari importo. Tali termini sono stati da ultimo modificati dal decreto legge n. 59 del 2021, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 108 del 7 maggio 2021 e a oggi in corso di conversione.
Per effetto di tali modifiche attualmente il Superbonus spetta per le spese sostenute fino al 30 giugno 2022.
La risposta ad interpello n. 430 del 23 giugno 2021
Come già chiarito dalla circolare n. 24/E del 2020, l’Agenzia delle entrate ha ribadito che sono destinatari dell’agevolazione, tra gli altri, le Cooperative di abitazione a proprietà indivisa per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci (comma 9, lettera d), dell’articolo 119 del decreto rilancio).
L’applicazione delle citate disposizioni normative presuppone, quindi, l’esistenza di due requisiti:
- soggettivo, essendo le stesse riservate, tra l’altro, alle Cooperative di abitazione a proprietà indivisa, indipendentemente dalla circostanza che l’edificio sia o meno costituito in condominio;
- oggettivo, riguardando interventi realizzati su immobili di proprietà delle predette cooperative assegnati in godimento ai propri soci.
Ciò premesso l’Agenzia delle Entrate ha precisato che le modalità di fruizione del bonus sono differenti a seconda che le unità abitative di cui si compone l’immobile vengano assegnate in godimento esclusivamente ai soci o anche a terzi.
In particolare, nell’ipotesi in cui l’intero edificio sia costituito da più unità abitative che vengono assegnate in godimento ai propri soci e sia interamente posseduto dalla cooperativa in proprietà indivisa, il Superbonus spetta sia con riferimento alle spese sostenute per i lavori trainanti di cui all’articolo 119 comma 1, lettera a) (isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro degli edifici, con un’incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo) che per gli interventi trainati realizzati sulle unità immobiliari assegnate ai soci.
In merito alle modalità di pagamento restano ferme le le regole già previste per gli altri interventi edilizi, nel senso che il pagamento deve essere effettuato mediante bonifico bancario o postale dal quale risulti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione ed il numero di partita IVA, ovvero, il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato.
Nella diversa ipotesi in cui l’edificio sia posseduto per intero dalla cooperativa, ma solo una parte delle unità abitative sia assegnata in godimento ai propri soci e le altre date in locazione a terzi non soci, l’Amministrazione finanziaria osserva che il Superbonus sarà fruibile per gli interventi di cui all’articolo 119, comma 1, lettera a) del d.l. n. 34 del 2020, in presenza di ogni altro requisito, solo qualora la superficie complessiva delle predette unità immobiliari assegnate in godimento ai propri soci sia superiore al 50 per cento.
Resta esclusa, la possibilità di beneficiare del Superbonus per le spese relative ad interventi trainati realizzati sulle singole unità date in locazione a terzi non soci.
Qualora, infine, l’edificio non risulti interamente posseduto dalla cooperativa per la presenza di unità immobiliari di proprietà di terzi, si sarebbe in presenza di un condominio.
In questo caso la cooperativa, in quanto proprietaria di una parte delle unità immobiliari che fanno parte dell’edificio e concesse in godimento ai soci, potrà fruire del Superbonus con riferimento alle spese sostenute per interventi sulle parti comuni dell’edificio in qualità di condomino.
- Agenzia delle Entrate – Risposta all’interpello numero 430 del 23 maggio 2021
- Articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34. Cooperativa a proprietà indivisa.
La risposta ad interpello n. 431 del 23 giugno 2021
Nella risposta “gemella” l’Agenzia delle Entrate conferma in primo luogo la posizione assunta nella risposta 430 sulle modalità di fruizione del Superbonus per la cooperativa, nel caso di immobile composto da appartamenti tutti assegnati in godimento ai propri soci e di immobile posseduto interamente, ma di cui solo una parte delle unità abitative è assegnata in godimento ai propri soci mentre altre unità sono date in locazione a terzi non soci.
A ciò si aggiunge che, in presenza di interventi per cui è previsto un bonus fiscale diverso dal Superbonus, ad esempio il cd. “bonus facciate” per gli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A o B, per evitare la sovrapposizione dei rispettivi ambiti oggettivi, la cooperativa potrà avvalersi, per le medesime spese, di una sola delle predette agevolazioni, rispettando gli adempimenti specificamente previsti in relazione alla stessa.
Inoltre, fatta salva l’impossibilità di fruire di più agevolazioni sulle medesime spese, qualora sull’edificio si attuino interventi riconducibili a diverse fattispecie agevolabili, è possibile fruire delle corrispondenti detrazioni a condizione che siano distintamente contabilizzate le spese riferite ai diversi interventi e siano rispettati gli adempimenti specificamente previsti in relazione a ciascuna detrazione (cfr. risposta n. 127 del 2021).
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