- scritto da Bianca Pagliolo
- categoria Leggi e decreti
Si sente sempre più spesso parlare di Ecobonus, Sismabonus e Superbonus, ma quali sono le differenze tra loro? Come suggeriscono i loro nomi, le differenze tra Ecobonus, Sismabonus e Superbonus stanno nel tipo di interventi soggetti ad incentivi finanziari. Vediamole nel dettaglio.
Le differenze tra Ecobonus, Sismabonus e Superbonus
Le differenze tra Ecobonus, Sismabonus e Superbonus riguardano gli interventi che consentono di accedere a detrazioni fiscali: di tipo energetico per l’Ecobonus, di adeguamento sismico per il Sismabonus e di entrambe le tipologie (energetico e sismico) per il Superbonus.
- L’Ecobonus prevede la detrazione sugli interventi di riqualificazione energetica degli edifici.
- Il Sismabonus riguarda la detrazione fiscale del 110% su tutti gli interventi antisismici delle abitazioni che si trovano nelle zone di rischio sismico 1, 2 e 3.
- Infine, con Superbonus si intende la detrazione totale su tutti gli interventi di miglioramento sia antisismico che energetico (Sismabonus + Ecobonus).
L’Ecobonus
L’Ecobonus consente di accedere a detrazioni fiscali per interventi di miglioramento e riqualificazione energetica degli edifici. L’importo delle detrazioni ammonta al 110% per i seguenti interventi:
- Interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali (il cosiddetto bonus facciate);
- Interventi sulle parti comuni per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti centralizzati per riscaldamento e rinfrescamento;
- Interventi su edifici unifamiliari per la sostituzione degli stessi impianti di cui sopra con impianti ibridi o geotermici (anche abbinati ad impianti fotovoltaici) e di microcogenerazione.
Questo tipo di interventi viene detto trainante. Se operato congiuntamente ad uno di questi, può essere incluso nella detrazione fiscale anche un intervento di tipo trainato, tra i quali:
- Interventi di efficientamento energetico (il bonus infissi);
- Installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica;
- Installazione di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici;
- Installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici negli edifici.
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Il Sismabonus
Gli interventi antisismici fanno parte del Sismabonus e comprendono la detrazione fiscale del 110% con un limite di spesa di 96.000€ per unità immobiliare (senza limiti nel numero di unità immobiliari su cui applicarla). L’unico requisito richiesto è la presenza dell’immobile in un’area sismica compresa nelle zone 1, 2 o 3. Inoltre, sono detraibili le spese per realizzare sistemi di monitoraggio strutturale continuo con scopi antisismici.
È possibile, al posto della detrazione, cedere il credito ad una compagnia assicurativa che copra il rischio di tali eventi calamitosi. La detrazione di essa, invece che al 19%, sarà al 90%. La detrazione al premio assicurativo non è cedibile in alcun modo.
Gli interventi relativi al Sismabonus dovranno essere asseverati dai professionisti incaricati della progettazione strutturale, della direzione dei lavori e del collaudo regolarmente iscritti agli ordini professionali di appartenenza.
I limiti di spesa sono aumentati del 50% per interventi sostenuti entro il 30 giugno 2022 per i fabbricati danneggiati dal sisma nei comuni elencati negli allegati dei decreti di legge 189/2016 e 39/2009 e nei comuni interessati da tutti gli eventi sismici verificatisi dopo il 2008 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza. Nei comuni colpiti da eventi sismici verificatisi a partire dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, il Sismabonus spetta per l’importo eccedente il contributo previsto per la ricostruzione.
Il Superbonus
Vediamo, infine, chi ha diritto al Superbonus costituito, come detto in precedenza, da entrambi gli altri due tipi di bonus (ricordiamo che da esso sono escluse le abitazioni di lusso).
Hanno diritto al Superbonus 110%:
- Le persone fisiche (limite fissato a due unità immobiliari, oltre agli eventuali interventi su parti comuni condominiali). Esse devono essere al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa, arti e professioni;
- Condomini;
- Istituti autonomi case popolari (IACP);
- Cooperative di abitazione.
Conclusioni sulle differenze tra Ecobonus, Sismabonus e Superbonus
Quindi le differenze tra Ecobonus, Sismabonus e Superbonus sono da rintracciarsi nella tipologia di interventi (energetici, sismici o entrambi) che consentono di usufruire degli incentivi fiscali.
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