Il governo Draghi, nei mesi scorsi, ha corretto le norme per evitare un temuto blocco del settore dell’edilizia e allo stesso tempo contrastare le frodi legate al superbonus 110%, l’agevolazione fiscale per gli interventi di ristrutturazione che migliorano l’efficienza energetica di case e condomini. Il decreto legge in materia edilizia approvato a febbraio è una sorta di compromesso tra la prima versione del bonus, molto più permissiva per la possibilità di cedere il credito di imposta per un numero illimitato di volte, e una più restrittiva (quella approvata dal governo a gennaio per stabilire che i crediti si potevano cedere una sola volta, con l’effetto collaterale del blocco dei cantieri).
Oggi, per consentire una gestione più agevole dei meccanismi dei bonus casa e superbonus e mantenere i paletti fissati per evitare le truffe registrate in passato, l’Abi (l’associazione bancaria italiana), ha fatto il punto sulle regole per la cessione del credito d’imposta. Le indicazioni partono da una circolare dell’Agenzia delle entrate che fa chiarezza su alcuni punti, dando una maggiore flessibilità e sintetizzando le più recenti novità, che di fatto riguardano non solo gli istituti di credito ma anche i cittadini, i condomini e le imprese.
Le regole sui crediti del superbonus 110%
Sono due le novità principali sulla cessione dei crediti di imposta per le agevolazioni edilizie, ma prima di passarle in rassegna vale la pena specificare di cosa parliamo, nel dettaglio. La detrazione del 110% sulle spese sostenute per ammodernare gli edifici si basa sul principio del credito fiscale. In parole povere, se il signor Rossi spende 100mila euro per ristrutturare la sua casa, ne riceve 110mila dallo Stato, sotto forma di credito di imposta, ma non solo. Il superbonus 110% si può ricevere in tre modi:
- attraverso la dichiarazione dei redditi, pagando meno tasse nei cinque anni successivi;
- con lo sconto in fattura, recuperato successivamente dai fornitori che riscuoteranno il credito direttamente dallo Stato;
- con la cessione del credito di imposta, appunto.
Con la terza opzione, la detrazione fiscale si può trasferire a banche, imprese, enti o professionisti. Significa che in cambio della cessione del credito, chi ristruttura casa ha la possibilità di avere subito a disposizione i soldi che servono per iniziare i lavori di efficientamento energetico, oppure per accedere a un mutuo o a un finanziamento. Invece che una somma ipotetica di 10mila euro, il signor Rossi può pagare l’impresa con il credito d’imposta di 11mila euro. D’altra parte, l’impresa edile che compra un credito di imposta fa un investimento sicuro, perché sa che poi può cederlo a sua volta a un soggetto vigilato come una banca. Con le modifiche approvate dal governo nel decreto legge di febbraio 2022, il credito può essere ceduto fino a tre volte. La prima cessione è libera, possibile verso chiunque, mentre la seconda e la terza devono coinvolgere esclusivamente soggetti vigilati dalla Banca d’Italia (questo nel caso in cui la prima cessione è stata comunicata all’Agenzia delle entrate entro il 16 febbraio 2022). Se invece la prima cessione è stata comunicata all’Agenzia a far data del 17 febbraio 2022, il contribuente può cedere liberamente il credito per due volte verso soggetti qualificati.
Le due novità sul superbonus e i bonus casa
E veniamo alle novità che riguardano i bonus edilizi. Ci sarà un codice per garantire la tracciabilità delle cessioni dei crediti d’imposta e sarà possibile cedere anche una singola rata. Le banche, poi, potranno passare i crediti già acquistati in modo più libero, anche se poi questi non potranno essere ceduti ulteriormente. Le novità in questione entrano in vigore per le cessioni per le quali la prima comunicazione dell’opzione è stata fatta a partire dal primo maggio, una data spartiacque per queste nuove regole: se la data è antecedente, si applicano le vecchie indicazioni che vietano le cessioni parziali successive alla prima. Ora invece le cessioni dei crediti o degli sconti in fattura saranno suddivise in rate annuali di pari importo, e a ciascuna rata annuale sarà attribuito un codice univoco che ai fini della tracciabilità verrà indicato anche nelle eventuali successive cessioni.
L’Agenzia delle entrate ha stabilito, quindi, che potrà essere oggetto di cessione anche una sola rata, o alcune rate annuali, a seconda delle scelte che verranno fatte dal beneficiario iniziale del bonus. L’altra importante novità è prevista dal decreto “Aiuti”, che modifica la normativa per la cessione dei crediti di imposta, introducendo la possibilità, per la banca e i soggetti appartenenti a un gruppo bancario, di cedere in ogni momento i crediti già acquistati a favore dei “clienti professionali privati”.
Chi sceglie di fare i lavori può decidere di utilizzare il bonus direttamente o cederlo in tutto o in parte all’impresa, a una banca, a un intermediario o ad altri soggetti (ma questi ultimi non potranno cederlo nuovamente). Le imprese che hanno fatto lo sconto in fattura possono compensarlo o decidere di girare il credito in tutto o in parte a una banca, a un intermediario o ad altri soggetti (questi ultimi sempre senza possibilità di cederlo nuovamente). Le banche e gli intermediari potranno compensare il credito oppure cederlo in tutto o in parte. Fino a due volte all’interno del sistema bancario o di intermediazione finanziaria, per una volta in favore di privati considerati “professionali” dal testo unico della Finanza, che non avranno facoltà di cederlo ulteriormente.
Source: today.it
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