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Le novità del modello 730/2022 – Euroconference NEWS

Con il provvedimento n. 11185/2022 del 14.01.2022 sono state pubblicate sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate i modelli e le relative istruzioni della dichiarazione 730 a valere sui redditi 2021.

Le principali novità contenute nel modello 730/2022 sono di seguito richiamate.

Riduzione della pressione fiscale del lavoratore dipendente: dall’anno d’imposta 2021 l’importo annuale del trattamento integrativo e dell’ulteriore detrazione è aumentato a 1.200 euro. Ricordiamo infatti che a decorrere dal 1° luglio 2020 è stato soppresso il “bonus Irpefmentre sono stati introdotti il trattamento integrativo e l’ulteriore detrazione, che spettano in base all’ammontare del reddito complessivo del contribuente. Mentre per la dichiarazione dei redditi relativa all’anno 2020 dovevano coesistere entrambe le agevolazioni con la conseguente indicazione dei giorni di lavoro distinti tra il primo ed il secondo trimestre necessari per la corretta indicazione del bonus irpef e del trattamento integrativo, per l’anno 2021 non è più necessaria tale distinzione.

Comparto sicurezza: è stato innalzato a 609,50 euro l’importo della detrazione spettante agli appartenenti al comparto sicurezza, con reddito di lavoro dipendente non superiore ad euro 28.974 (D.P.C.M. 27.10.2021).

Credito d’imposta prima casa under 36: è possibile la fruizione in dichiarazione del credito d’imposta maturato dagli under 36 con Isee non superiore a 40.000 euro per l’acquisto della prima casa assoggettato ad Iva. A tal fine è stato introdotto nel quadro G il nuovo rigo G8 deputato ad accogliere la nuova agevolazione.

Superbonus: dall’anno d’imposta 2021, per gli interventi per l’abbattimento delle barriere architettoniche previsti dall’articolo 16-bis, comma 1, lett. e), Tuir sostenute congiuntamente agli interventi sismabonus e ecobonus, è possibile fruire dell’aliquota maggiorata del 110%.

Colonnine di ricarica: per gli interventi di installazione delle colonnine di ricarica iniziati nel 2021 sono previsti dei nuovi limiti di spesa.

Recupero del patrimonio edilizio: è possibile fruire della detrazione prevista per il recupero del patrimonio edilizio anche per le spese di sostituzione del gruppo elettrogeno di emergenza esistente con generatori di emergenza a gas di ultima generazione.

Bonus mobili: è stato innalzato a 16.000 euro il limite massimo delle spese per cui è possibile fruire della relativa detrazione (per l’anno 2020 la spesa massima ammessa al beneficio era pari ad euro 10.000).

Spese veterinarie: è stato innalzato a 550 euro il limite massimo delle spese veterinarie per cui è possibile fruire della relativa detrazione (per l’anno 2020 l’importo massimo agevolabile era fissato in euro 500).

Spese per i conservatori: è possibile fruire della detrazione del 19% per le spese sostenute per l’iscrizione annuale e per l’abbonamento di ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni:

  • ai conservatori di musica,
  • alle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica (AFAM) legalmente riconosciute ai sensi della L. 50/1999,
  • a scuole di musica iscritte nei registri regionali,
  • a cori, bande e scuole di musica riconosciuti da una pubblica amministrazione,

per lo studio e la pratica della musica.

La detrazione spetta fino ad un importo non superiore per ciascun ragazzo a 1.000 euro, solo se il reddito complessivo non supera i 36.000 euro.

Depuratori: al fine di razionalizzare l’uso dell’acqua e di ridurre il consumo di contenitori di plastica per acque destinate ad uso potabile, dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2022, è possibile beneficiare di un credito d’imposta nella misura del 50% delle spese sostenute per l’acquisto e l’installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e addizione di anidride carbonica alimentare E 290, per il miglioramento qualitativo delle acque destinate al consumo umano erogate da acquedotti. Il credito d’imposta è riconosciuto fino a un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 1.000 euro per ciascuna unità immobiliare.

Locazioni brevi: dall’anno 2021 il regime delle locazioni brevi è applicabile solo ai contribuenti che destinano a locazione non più di 4 immobili ad uso abitativo; oltre tale limite l’attività si presume svolta in forma imprenditoriale ed i relativi redditi devono essere dichiarati con il modello Redditi PF.

Luca Mambrin Vedi tutti gli articoli dell’autore

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