Indice degli argomenti:
Le detrazioni fiscali e gli incentivi sono strumenti interessanti per tutti coloro che hanno intenzione di riqualificare edifici e complessi esistenti. Molto spesso, infatti, le spese necessarie per questi lavori possono essere ingenti e gli importanti vantaggi che ne derivano non sono sempre sufficienti per convincere i proprietari. Le detrazioni fiscali per gli interventi sugli edifici residenziali non mancano, ma quali sono le possibilità per gli edifici non residenziali? Se non si tratta di un’abitazione, è possibile ottenere il Superbonus? E le detrazioni per la ristrutturazione?
Superbonus 110%: gli edifici non residenziali sono ammessi?
Il Superbonus 110%, che viene erogato per gli interventi di riqualificazione energetica e messa in sicurezza sismica degli edifici, non è a priori valido anche per gli edifici non residenziali, anzi.
Proprio per risolvere eventuali dubbi, l’Agenzia delle Entrate nella circolare 24/E/2020 ha specificato che l’immobile oggetto dei lavori finalizzati alla detrazione fiscale non deve in alcun modo essere riconducibile a beni d’impresa o strumentali per la professione. Questo significa che un edificio in alcun modo riconducibile alla funzione residenziale non può beneficiare del Superbonus 110%.
C’è un però, relativo proprio a quegli edifici che sono attualmente destinati ad altre funzioni, ma che a seguito dell’intervento saranno dedicati alla residenza. È il cambio di destinazione d’uso, quindi, a rendere ammissibile i lavori sull’immobile.
Ancora differente è ciò che avviene nel caso in cui un immobile residenziale ospiti anche attività di altra natura. In questi casi, gli interventi sulle singole unità non residenziali non sono ammessi al Superbonus, ma i proprietari possono comunque beneficiare delle detrazioni per gli interventi sulle zone comuni, se almeno il 50% del condominio è destinato ad abitazione.
Bonus ristrutturazione per gli edifici non residenziali, solo con cambio di destinazione d’uso
Anche per quanto riguarda il bonus ristrutturazioni valgono indicativamente le stesse regole appena descritte per il Superbonus, in quanto la detrazione fiscale è destinata ai soli edifici residenziali e, eventualmente, alle loro pertinenze, come box e cantine. Quindi, anche in questo caso, un edificio non residenziale accede al bonus a condizione che avvenga il cambio di destinazione d’uso.
Ecobonus: accessibile per tutti gli edifici esistenti
A differenza dei precedenti, l’Ecobonus è accessibile per tutte le categorie catastali, purché gli interventi rientrino tra quelli ammessi e siano realizzati sugli edifici esistenti.
In questo caso, quindi, sono ammessi anche tutti gli edifici strumentali, ovvero tutti quei beni riconducibili all’attività di impresa.
L’Ecobonus è una detrazione fiscale che corrisponde al 65% o al 50% della spesa sostenuta, a seconda degli interventi attuati. Sono detraibili al 65% le riqualificazioni globali dell’edificio, l’isolamento delle strutture opache come pareti, coperture e solai, l’installazione di pompe di calore o di caldaie a condensazione nelle parti comuni degli edifici, sistemi di microgenerazione e di building automation. La detrazione scende al 50%, invece, se si decide di installare una caldaia a condensazione all’interno della singola unità immobiliare e sistemi a biomasse, di sostituire gli infissi ed installare nuove schermature solari.
I titolari di reddito d’impresa, poi, a differenza degli altri cittadini, non sono costretti al pagamento tramite bonifico bancario parlante, ma devono in ogni caso conservare tutta la documentazione dimostrante gli interventi e le spese sostenute.
Bonus facciate: per riqualificare l’esterno degli edifici
Anche il Bonus Facciate è accessibile per gli edifici di tutte le categorie catastali, inclusi quelli strumentali. Si tratta di una detrazione fiscale erogata per gli interventi di riqualificazione delle facciate esterne degli edifici, inclusi quelli di manutenzione ordinaria, recupero e restauro.
L’incentivo raggiunge il 90% della spesa sostenuta e, per quanto riguarda gli edifici non residenziali, il vero limite potrebbe essere relativo all’area comunale in cui si trovano. Infatti, il bonus è concesso a tutti gli edifici purché si trovino nella Zona A e nella Zona B del territorio comunale, che corrispondono rispettivamente al centro storico e alle zone di completamento. Ne consegue che la maggior parte degli edifici di natura industriale sarà esclusa dal Bonus Facciate, ma sono inclusi tutti gli edifici di natura commerciale, artigianale, ricettiva, di servizio, per uffici che spesso ricadono proprio in queste aree.
Il Conto Termico del GSE per privati e Pubbliche Amministrazioni
Il Conto Termico è un meccanismo gestito dal GSE che incentiva gli interventi di efficientamento energetico e di installazione di impianti per la produzione di energia rinnovabile eseguiti sia su edifici privati, che della PA.
Per i privati e le imprese è possibile incentivare gli interventi relativi all’installazione di impianti ad elevata efficienza energetica, ovvero è possibile ottenere degli incentivi pari al 65% della spesa sostenuta per l’installazione di pompe di calore, di sistemi a biomassa, pannelli solari termici, sistemi ibridi a pompa di calore.
Consiglia questo approfondimento ai tuoi amici
Commenta questo approfondimento
Link all’articolo Originale tutti i diritti appartengono alla fonte.